L’accoglimento integrale in appello implica inefficacia della convenzione e subentro (Cons. Stato n. 10296 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento integrale del ricorso di primo grado avverso l’aggiudicazione, disposto dal giudice d’appello senza limitazioni o precisazioni, comporta in via implicita ma necessaria la declaratoria di inefficacia della convenzione medio tempore stipulata tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria, nonché il subentro dell’operatore pretermesso. Il richiamo all’art. 336, comma 2, Cod. proc. civ. e la questione del potere di autotutela della stazione appaltante divengono irrilevanti quando il giudicato contenga già la regola di condotta. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi, in sede di ottemperanza, su poteri amministrativi non ancora esercitati, dovendosi rinviare la definizione del merito all’esito delle valutazioni dell’amministrazione sul possesso dei requisiti in capo al subentrante ai sensi dell’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm..

Il Fatto

La vicenda riguarda la gara indetta da una centrale di committenza per l’affidamento di servizi integrati negli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, con riferimento a un lotto accessorio aggiudicato a un raggruppamento temporaneo. Il ricorrente, escluso dalla procedura, otteneva dal TAR Lazio il rigetto del ricorso in primo grado; la sentenza veniva poi riformata in appello con l’accoglimento del gravame e l’annullamento dell’aggiudicazione. La pronuncia d’appello veniva però travolta dall’accoglimento di un’opposizione di terzo revocatoria proposta da un mandante del raggruppamento, con declaratoria di nullità e regressione del giudizio.

All’esito del rinnovato giudizio di appello, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello e, per l’effetto, il ricorso introduttivo del ricorrente. La stazione appaltante proponeva allora ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., dubitando che la sentenza avesse omesso di pronunciarsi sull’inefficacia della convenzione ormai stipulata; il ricorrente, a sua volta, proponeva ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone in via preliminare la riunione dei due ricorsi, per connessione oggettiva e soggettiva, e affronta prioritariamente la richiesta di chiarimenti per il suo carattere pregiudiziale. Il presupposto dei dubbi dell’amministrazione è giudicato erroneo: la sentenza da ottemperare non ha affatto omesso di statuire sull’efficacia della convenzione.

La Sezione ricostruisce gli atti del giudizio di appello e rileva come il ricorrente avesse già in prime cure formulato espressa domanda di inefficacia della convenzione e degli atti di adesione, oltre alla domanda di subentro, e come, una volta appresa la stipula medio tempore, avesse notificato motivi aggiunti. Tali motivi sono ritenuti ammissibili e tempestivi, poiché l’accoglimento dell’opposizione di terzo revocatoria aveva annullato il precedente giudizio d’appello, travolgendo preclusioni e decadenze frattanto maturate.

Il dispositivo della sentenza ottemperanda accoglie l’appello e integralmente il ricorso introduttivo, senza ulteriori precisazioni o limitazioni. Da ciò il Collegio deduce, con formula perentoria, che l’accoglimento in toto comporta la implicita declaratoria di inefficacia della convenzione stipulata medio tempore e il subentro del ricorrente, in accoglimento della specifica domanda formulata. Le questioni prospettate dalla stazione appaltante – effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, Cod. proc. civ., potere di autotutela, permanenza del contratto in capo al precedente aggiudicatario – restano così assorbite in una regola già contenuta nel giudicato.

Quanto al ricorso per ottemperanza, il Collegio ne esclude la definizione immediata nel merito, per l’inattitudine del giudice amministrativo a pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, primo periodo, Cod. proc. amm.. Dispone pertanto un rinvio d’udienza per la definizione del merito all’esito e alla luce delle valutazioni che l’amministrazione assumerà sul possesso dei requisiti di gara in capo al raggruppamento subentrante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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