Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno all’amministrazione (TAR Sicilia n. 1076 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e la persistente inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. Ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., la nomina del commissario ad acta può essere disposta fin d’ora per il caso di ulteriore inadempienza, attingendo a un dirigente interno alla stessa amministrazione inadempiente. L’incarico commissariale costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice. Il commissario interno non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il meccanismo surrogatorio rende non necessaria la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 2 del 9 gennaio 2024, il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti. La pronuncia era stata notificata all’amministrazione il 30 maggio 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l’11 luglio 2025.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con memoria di mera forma, senza allegare alcuna prova di esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il provvedimento giurisdizionale era divenuto definitivo e che la relativa notificazione aveva fatto decorrere il termine dilatorio del d.l. n. 669/1996. Su tale presupposto si è fondata l’azione di ottemperanza.
Il punto decisivo riguarda l’onere probatorio. L’amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al giudicato. L’inerzia, non giustificata, integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Quanto ai profili attuativi, il Tribunale ha ordinato l’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza protratta, ha nominato fin d’ora commissario ad acta un dirigente interno della stessa amministrazione, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni.
La scelta dell’interno risponde a una duplice esigenza. Da un lato, evitare ulteriori esborsi che potrebbero integrare danno erariale; dall’altro, ricondurre l’attività di esecuzione nell’ambito della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama in proposito TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246. Il commissario, quindi, non ha diritto ad alcun compenso, dovendo il Ministero già avervi provveduto.
Il Tribunale ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., rilevando che il meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine rende non necessaria tale condanna, essendo previsto un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione equitativa e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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