Recesso del fideiussore e nullità parziale delle clausole ABI (Cass. civ. Sez. 3 n. 21239 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso del fideiussore dalla fideiussione omnibus, quand’anche validamente esercitato, non ha efficacia retroattiva e non incide sulle obbligazioni già sorte o comunque riconducibili al rapporto garantito, specie quando la garanzia è destinata per sua natura a coprire anche obbligazioni future entro il massimale convenuto. La nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI dichiarate anticoncorrenziali è una nullità parziale che non travolge l’intero contratto, salvo che la parte interessata alleghi e provi l’essenzialità delle clausole nulle nell’economia complessiva del negozio. L’eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. opera stricto sensu e deve essere sollevata tempestivamente, senza che la nullità delle clausole ABI determini automatismi in ordine alla decadenza stessa.
Il Fatto
La società bancaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore per l’importo massimo garantito da una fideiussione omnibus, prestata nel 2012 a garanzia delle obbligazioni di una società a responsabilità limitata, comprese quelle derivanti da un mutuo fondiario stipulato nel 2015. L’ingiunto aveva proposto opposizione, deducendo l’invalidità e l’inefficacia della fideiussione, revocata a seguito del suo recesso dalla compagine sociale della società debitrice.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’Appello, in riforma parziale, aveva revocato il decreto ingiuntivo limitatamente alla voce di interessi legali non specificamente richiesti, confermando la validità e l’efficacia della garanzia. Avverso tale sentenza il fideiussore proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dalla cessionaria del credito e dalla società originaria creditrice.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la censura non riportava dove e in quali termini il credito fosse stato contestato nei gradi di merito, violando il principio di autosufficienza. La Corte ha inoltre precisato che l’apprezzamento del giudice di merito circa l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la sussistenza del credito non è sindacabile in sede di legittimità, risolvendosi la doglianza in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Quanto al recesso dalla fideiussione, la Corte ha confermato che esso, quand’anche validamente esercitato, non ha efficacia retroattiva e non incide sulle obbligazioni già sorte, essendo la fideiussione omnibus destinata a garantire anche obbligazioni future. Nel caso di specie, il mutuo era stato stipulato in data anteriore al recesso, né poteva attribuirsi rilievo al momento dell’erogazione delle somme, con conseguente infondatezza della doglianza volta a contestare tale accertamento fattuale.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 1419 cod. civ. in relazione all’onere della prova sull’essenzialità delle clausole, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, secondo cui la nullità delle clausole ABI è parziale e non si estende automaticamente all’intero contratto, gravando sul fideiussore l’onere di allegare e dimostrare l’essenzialità delle clausole nulle. La corte territoriale, avendo escluso tale essenzialità in difetto di prove, aveva fatto corretta applicazione dell’art. 1419 cod. civ., senza invertire l’onere probatorio.
Il terzo motivo, relativo all’omessa valutazione degli effetti della nullità parziale in relazione agli artt. 1956 e 1957 cod. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la scrutinabilità del vizio di motivazione in presenza di una “doppia conforme” e ha richiamato il principio per cui l’eccezione di decadenza opera stricto sensu e deve essere sollevata tempestivamente. Ha inoltre confermato, in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, che non sussiste alcun automatismo tra la nullità delle clausole ABI e la decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ., trattandosi del governo di un diritto disponibile. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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