Motivazione del sollecito di contributi consortili e difetto del piano di classifica (Cass. civ. Sez. V n. 3917 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, i solleciti e gli inviti al pagamento dei contributi consortili di bonifica, pur non essendo espressamente compresi nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, hanno natura di atti impositivi e devono rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali provvedimenti. Di conseguenza, essi devono indicare, anche per relationem, gli estremi del piano di classifica e della delibera di approvazione del perimetro di contribuenza, così da rendere conoscibile la pretesa e consentire al contribuente di contestarne l’an e il quantum debeatur. La motivazione va valutata ex ante, non potendosi legittimare un giudizio ex post fondato sulla difesa spiegata in giudizio.
Il Fatto
Un Consorzio di bonifica emetteva, per l’anno 2012, un invito al pagamento dei contributi consortili nei confronti di un consorziato. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso per difetto di motivazione. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1712/2018 depositata il 29 maggio 2018, confermava la decisione di prime cure e respingeva l’appello del Consorzio.
Il Consorzio ricorreva per cassazione articolando due motivi: la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, sul presupposto che l’atto impugnato fosse un semplice sollecito riassuntivo, non lesivo, e che gli atti generali richiamati fossero pubblicati sul sito istituzionale; la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per avere i giudici d’appello disatteso il principio secondo cui l’avviso di pagamento non richiede notificazione. Il contribuente rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il consolidato orientamento secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, ogni atto che porti a conoscenza una specifica pretesa tributaria, esplicitando le concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa.
Viene così ripresa la distinzione tra atti facoltativamente impugnabili e atti necessariamente impugnabili: i primi esprimono una determinazione della pretesa impositiva non ancora formalmente tipizzata; i secondi sono riconducibili, per interpretazione estensiva, all’elenco dell’art. 19. In questa cornice la Corte ribadisce che la tassatività dell’elencazione riguarda le categorie, non i singoli provvedimenti, con la conseguenza che anche gli atti atipici che producano gli stessi effetti giuridici vi rientrano.
Il passaggio centrale riguarda il sollecito di pagamento dei contributi consortili: avendo natura di atto impositivo, esso deve rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali provvedimenti. Richiamando l’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, la Corte afferma che gli atti tributari non possono essere generici e devono consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l’importo richiesto.
La motivazione può essere assolta per relationem, ma solo se dell’atto presupposto siano specificamente indicati gli estremi, compresi quelli di pubblicazione sui bollettini o albi ufficiali. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 11722 del 2010 — rese proprio in materia di riscossione di contributi consortili ai sensi dell’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 — secondo cui la cartella esattoriale che costituisca il primo ed unico atto impositivo deve contenere gli elementi indispensabili per il controllo dell’imposizione.
Nella fattispecie l’atto indicava i dati catastali e gli oneri irrigui, ma non recava alcun riferimento alla delibera di approvazione del perimetro di contribuenza. Da ciò il difetto contenutistico e motivazionale. La Corte esclude inoltre che rilevi la produzione degli atti nel giudizio di merito o l’avvenuta difesa del contribuente, non potendosi operare una lettura riduttiva della motivazione che legittimerebbe un giudizio ex post. Né l’Ufficio può integrare in corso di causa il contenuto della motivazione. Il ricorso è quindi rigettato, con le conseguenze di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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