Accordo di mediazione che accerta usucapione è atto dispositivo revocabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 141 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo di mediazione con cui il titolare del diritto di proprietà riconosce l’usucapione in favore di altro soggetto, ai fini della trascrizione, integra una rinuncia traslativa del diritto reale e costituisce, pertanto, un atto dispositivo suscettibile di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. Esso non è equiparabile all’acquisto a titolo originario conseguente ad accertamento giudiziale dell’usucapione, poiché in quest’ultimo caso le parti si pongono su posizioni contrapposte e il titolare non dispone del proprio diritto, ma lo contrasta. Il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo si apprezza con riferimento al momento di insorgenza del credito, coincidente con la data dell’illecito generatore, e non con quella del suo accertamento giudiziale. Ai fini dell’eventus damni è sufficiente che l’atto renda più gravoso il soddisfacimento del credito, con onere del debitore di provare la capienza del patrimonio residuo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il disponente e le beneficiarie di due atti di disposizione posti in essere dopo una sentenza di condanna al risarcimento del danno erariale emessa da altra pronuncia della stessa Sezione e ridotta in appello. Si trattava di un accordo pubblico di mediazione, con cui altri comproprietari riconoscevano l’usucapione di un immobile in favore di una beneficiaria, e di una successiva donazione di una quota immobiliare in favore di altra beneficiaria.
La Procura ha chiesto la declaratoria di inefficacia dei due atti nei confronti dell’amministrazione danneggiata, deducendone la natura dispositiva e il carattere pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del debitore. Una convenuta si è costituita contestando la revocabilità dell’accordo di mediazione, l’insufficienza della prova del pregiudizio e la sussistenza del consilium fraudis. Gli altri convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti, rilevando il perfezionamento delle notifiche. Ha poi confermato la legittimazione del Procuratore regionale contabile all’esercizio dell’azione revocatoria, riconosciuta dall’art. 1, comma 174, legge n. 266/2005 e ribadita dall’art. 73 d.lgs. n. 174/2016, che attribuisce al Pubblico Ministero contabile tutte le azioni a tutela dei crediti erariali, compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il credito erariale già attuale al momento degli atti dispositivi, chiarendo che il requisito dell’anteriorità va riferito al momento di insorgenza del credito, coincidente con la data dell’illecito, e non con quello del suo accertamento giudiziale. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n. 22161/2019 e n. 11121/2020) e di questa Corte (Sez. III centrale n. 353/2021).
Sul nodo centrale, la Corte ha distinto l’usucapione accertata in sede giudiziale dall’usucapione riconosciuta in un accordo di mediazione trascritto. Solo nel primo caso si configura un acquisto a titolo originario non opponibile ai terzi; nell’accordo di mediazione, invece, il titolare del diritto dispone dello stesso in favore di chi assume di aver usucapito, ponendosi alla stregua di una rinuncia traslativa. L’accordo, pur trascritto, non prevale sulla trascrizione della domanda giudiziale né su quella della sentenza, risultando inidoneo a porsi in continuità con le trascrizioni ex artt. 2651 e 2652 cod. civ. La Corte ha richiamato anche Cass. ord. n. 12736/2021.
Quanto al profilo oggettivo, il Collegio ha ritenuto provato l’eventus damni, essendo sufficiente che gli atti rendano più gravoso il soddisfacimento del credito, e ha rilevato che il debitore non ha offerto elementi contrari. Sulla scientia damni ha argomentato che il disponente era consapevole di ledere le ragioni del creditore e che la relazione di parentela con le beneficiarie costituisce indice sintomatico del consilium fraudis (Corte conti, Sezione Calabria, n. 413/2019, n. 130/2022 e n. 239/2023).
La Corte ha infine respinto la proposta di costituire una cauzione pari alla quota imputabile al disponente, osservando che l’istituto ex art. 81 c.g.c. ha natura interinale e non si concilia con un giudizio che deve trovare definizione nel merito. L’azione è stata pertanto accolta integralmente, con declaratoria di inefficacia dei due atti nei confronti dell’amministrazione comunale danneggiata e liquidazione delle spese a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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