Conti giudiziali improcedibili se privi di parifica dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 141 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell’esame del giudice contabile. Essa non è un mero controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è diretta ad attestare che la rendicontazione della gestione è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne. In difetto di parifica, il conto giudiziale è improcedibile e il giudice contabile ne dichiara l’improcedibilità, con obbligo per l’agente contabile di procedere alla corretta ricompilazione, onde consentirne la parifica e il conseguente esame.
Il Fatto
Il concessionario del servizio di rimozione forzata e custodia dei veicoli di un Comune ha reso cinque conti giudiziali, relativi agli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, depositati nel 2021 e nel 2022. Il magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio rilevando l’errata compilazione dei modelli, l’omessa indicazione degli importi riscossi e la mancata valorizzazione dei versamenti in tesoreria. Da ciò è derivata la mancata parifica dei conti da parte del responsabile del servizio finanziario.
La questione arriva davanti al giudice contabile perché le relazioni di deferimento chiedono la declaratoria di irregolarità dei conti e l’obbligo per l’agente contabile di procedere alla loro corretta ricompilazione, onde consentirne la parifica da parte del Comune e il conseguente esame.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio, rilevata la connessione soggettiva e oggettiva dei giudizi, afferenti a conti giudiziali aventi ad oggetto la medesima gestione riferita a diversi esercizi, ne ha disposto la riunione.
Il nodo giuridico è quello dell’art. 145, primo comma, del d.lgs. n. 174/2016, secondo cui il giudice relatore, dopo aver accertato la parificazione da parte dell’amministrazione, procede all’esame del conto, dei documenti allegati e degli altri atti acquisiti, anche a mezzo di strumenti telematici.
La Corte richiama le Sezioni Riunite in sede consultiva, secondo cui la parificazione è una dichiarazione certificativa, di natura procedimentale, della concordanza dei conti con le risultanze della gestione. Essa non può coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile.
Ne deriva che l’assenza di una parifica, ovvero la presenza di osservazioni anche negative della struttura di controllo interno, impedisce, come da consolidata giurisprudenza della Corte, qualsiasi verifica giudiziale. È stato ribadito che la parificazione è presupposto fondamentale ai fini della procedibilità del conto, poiché il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti.
Il controllo di parifica non si esaurisce in un semplice riscontro di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzato ad attestare che la rendicontazione della gestione resa dal contabile è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne. Ciò implica il confronto tra la documentazione e le scritture propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale e quanto risultante dalla contabilità dell’ente.
Pertanto i conti giudiziali devono essere dichiarati improcedibili in quanto sprovvisti di parifica, con obbligo a carico dell’agente contabile di procedere alla loro corretta ricompilazione, onde consentirne la parifica da parte del Comune e il conseguente esame da parte del giudice contabile. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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