Occupazione acquisitiva e accordo transattivo: no alla cessione volontaria (Cass. civ. Sez. I n. 4055 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’accordo con cui le parti formalizzano l’avvenuta occupazione acquisitiva e il conseguente passaggio di proprietà all’amministrazione, aderendo ai valori già determinati in sede municipale, integra un atto ricognitivo di natura transattiva ex art. 1965, comma 2, cod. civ., e non una cessione volontaria ai sensi dell’art. 17 l. n. 865 del 1971. Ne discende che non è configurabile l’errore del Comune sulle somme pattuite e l’atto non è impugnabile per tale vizio. La critica che contrapponga alla qualificazione operata dal giudice di merito la diversa opinione della parte attinge la valutazione in fatto ed è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un Comune proponeva opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di un privato per il pagamento di una somma prevista in una scrittura privata del 10.04.2008, munita di autentica notarile. L’atto, denominato “costituzione di titolo per la trascrizione di avvenuto trasferimento di proprietà a seguito di occupazione acquisitiva”, prevedeva la cessione al Comune di un terreno già irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un compendio di edilizia economico-popolare, senza che fosse stato adottato il decreto di esproprio.

Il Tribunale respingeva l’opposizione, qualificando la scrittura come atto traslativo iure privatorum. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione ma riqualificava l’atto come transazione, escludendone l’impugnabilità per errore. Il Comune ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia su un motivo di appello. Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, non di una questione o di un argomento difensivo. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e va dedotta ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, perché il ricorrente non coglie la ratio della decisione impugnata. La Corte territoriale non ha affermato l’assenza della dichiarazione di pubblica utilità, ma l’ha presupposta: la statuizione si fonda sull’accertata occupazione del terreno durante l’occupazione legittima per l’esecuzione dell’opera prevista nel piano di zona. Il riferimento all’occupazione acquisitiva — fattispecie distinta da quella usurpativa — dimostra che il giudice d’appello ha inteso richiamare una vicenda in cui, vigente la dichiarazione di pubblica utilità, era stato occupato il fondo e realizzata l’opera senza decreto di esproprio.

La Corte ricorda che l’orientamento sotteso all’accordo è quello espresso da Sezioni Unite n. 6853 del 2003, superato dalla successiva Sezioni Unite n. 735 del 2015, che ha escluso l’acquisto dell’area da parte della pubblica amministrazione in caso di illecito spossessamento, riconoscendo al privato il diritto alla restituzione. L’accordo del 2008 è però anteriore a tale mutamento.

Il quarto motivo difetta di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il Comune non ha spiegato perché la disciplina dell’art. 17, comma 3, l. n. 865 del 1971 non potesse essere derogata in favore del proprietario coltivatore diretto. Il quinto e il sesto motivo si risolvono in una critica all’interpretazione del giudice di merito, alla quale la parte ha contrapposto la propria opinione: valutazione in fatto, insindacabile in legittimità.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *