Giudizio di rinvio e questioni assorbite riproposte dalle parti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6269 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., relativo alla rinuncia alle domande e alle eccezioni non accolte in primo grado. Sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità non si forma il giudicato implicito: esse possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso. Il giudice di rinvio, nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione, ha la stessa pienezza di poteri del giudice la cui decisione è stata cassata ed è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite, purché le stesse siano state espressamente riproposte davanti a lui. La sentenza di appello, nei limiti dell’annullamento, va considerata tamquam non esset.
Il Fatto
Una lavoratrice conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo dall’8.6 al 20.9.2004, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, per ragioni di carattere sostitutivo. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, accoglieva il gravame, ritenendo generica la causale per difetto di specificazione della concreta ragione sostitutiva e del nominativo del lavoratore da sostituire.
La Cassazione, su ricorso della società, cassava la pronuncia accogliendo il primo motivo e rinviava. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale respingeva l’appello della lavoratrice, limitando il thema decidendum alla sola specificità della clausola e ritenendo legittima l’apposizione del termine. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente per la loro interferenza e sono ritenuti fondati. La ricorrente ha dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di avere impugnato il contratto a termine sia sotto il profilo della specificità in astratto della clausola contrattuale, sia sotto l’aspetto della verifica della rispondenza in concreto delle esigenze sostitutive indicate nella clausola stessa.
Il Tribunale aveva respinto la domanda valutando, pur senza dettaglio, anche il secondo aspetto. Il punto era stato oggetto di gravame, ma la prima sentenza di appello non lo aveva esaminato perché, a monte, aveva ritenuto generica la clausola. La pronuncia di legittimità del 2016 aveva riformato la decisione limitando l’indagine al solo profilo della genericità in astratto, dichiarando assorbite le altre questioni.
La Corte enuncia due principi di diritto. Il primo: nel giudizio di cassazione non opera l’art. 346 cod. proc. civ.; sulle questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità non si forma il giudicato implicito, ben potendo esse essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio. Il secondo: il giudice di rinvio ha la stessa pienezza di poteri del giudice la cui decisione è stata cassata, salve le limitazioni degli artt. 384 e 394, terzo comma, cod. proc. civ.; l’oggetto del rinvio è il gravame a suo tempo interposto contro la sentenza di primo grado, dovendosi considerare quella di appello, nei limiti dell’annullamento, tamquam non esset.
Poiché la questione della verifica in concreto delle esigenze sostitutive era stata riproposta in sede di rinvio ed era già oggetto del primo appello e del ricorso, ma ritenuta assorbita, la Corte territoriale non si è adeguata al principio secondo cui il giudice di rinvio è obbligato a pronunciare sulle questioni assorbite, essendo le stesse espressamente riproposte davanti a lui. Non è condivisibile la statuizione che ha limitato il thema decidendum al solo punto della pronuncia rescindente.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà all’esame omesso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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