Accorpamento dei consorzi di bonifica e sopravvivenza dell’ente accorpato: legittimità dell’avviso di pagamento (Cass. civ. n. 24787 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento di enti pubblici, disciplinato dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, non determina l’immediata estinzione degli enti accorpati, la cui sopravvivenza si protrae sino alla conclusione della procedura di unificazione, anche in assenza di una norma che ne preveda espressamente la soppressione. L’ente accorpato conserva, pertanto, la legittimazione a emanare atti impositivi, come l’avviso di pagamento per contributi consortili, esercitando le funzioni già affidategli in attesa del completamento del processo di riorganizzazione. Il mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., conferito dall’ente accorpante, è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva, ma la sua erronea enunciazione non incide sulla validità dell’atto emanato dall’ente ancora operante.
Il Fatto
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, notificava al contribuente un avviso di pagamento per il “contributo opere irrigue” relativo all’anno 2018, per l’importo di € 501,55. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, annullava l’atto impugnato ritenendo che il Consorzio 6 Enna fosse stato abolito dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, che aveva istituito il nuovo Consorzio Sicilia Orientale, accorpando i preesistenti consorzi territoriali. Il Consorzio 6 Enna proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di plurime disposizioni normative, tra cui l’art. 13 della predetta legge regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il terzo motivo di ricorso, ha ripercorso il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica, abbia istituito i nuovi enti senza espressamente prevedere l’estinzione di quelli accorpati. Tale disposizione, pur indicando un obiettivo programmatico di unificazione dei comprensori consortili, non contempla un effetto estintivo immediato, essendo l’operatività dei nuovi consorzi prefigurata come epilogo di un procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del quale si realizza la riunificazione.
La Corte ha richiamato il principio affermato nella pronuncia n. 22104/2025, concernente l’accorpamento dei consorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria, secondo cui l’estinzione degli enti accorpati non interviene ex lege al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, ma solo a seguito della conclusione della procedura di accorpamento, che si completa con il conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla fattispecie in esame, nonostante l’assenza nella legge regionale siciliana di una previsione procedurale analoga, essendo comunque desumibile la sussistenza di un iter volto ad assicurare il passaggio dei beni e dei rapporti al nuovo ente.
La Corte ha quindi ritenuto che il Consorzio di Bonifica 6 Enna fosse ancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione, conservando la legittimazione a emanare l’avviso di pagamento impugnato, in virtù della permanenza degli affidamenti in atto. Quanto al configurabile mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., la Corte ne ha escluso la trasponibilità in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e deve essere prevista dalla legge. La sua erronea enunciazione, tuttavia, non ha inciso sulla validità dell’atto, il cui potere di emanazione sussisteva in capo al Consorzio per la sua sopravvivenza e per la permanenza delle funzioni ad esso affidate.
La Corte ha, infine, accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato i primi due e dichiarato assorbito il quarto, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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