Ricorso per cassazione tardivo: inammissibilità per superamento del termine breve (Cass. civ. Sez. II n. 23625/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 325, comma 2, c.p.c. Tale termine è perentorio e il suo decorso preclude ogni ulteriore esame del merito delle censure. La notifica a mezzo posta elettronica certificata è idonea a far decorrere il termine breve, e il ricorso notificato oltre il suddetto termine, ancorché computata la sospensione dei termini processuali disposta durante l’emergenza pandemica, è inammissibile.
Il Fatto
La società Klimak Tecnicair S.a.s. aveva convenuto in giudizio la società Mitsubishi Electric Hydronics & It Cooling Systems S.p.A. per ottenere il pagamento di provvigioni e indennità relative a un contratto di agenzia. Il Tribunale di Treviso aveva parzialmente accolto la domanda, condannando la convenuta al pagamento di euro 225.564,37 a titolo di provvigioni e di euro 20.505,84 a titolo di integrazione dell’indennità di mancato preavviso.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 107/2020 pubblicata il 20 gennaio 2020, aveva respinto l’appello principale della società e accolto quello incidentale della controparte, rideterminando la somma complessivamente dovuta in euro 197.355,78. Avverso tale sentenza, la società Klimak ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 23 ottobre 2020. La controricorrente ha eccepito la tardività dell’impugnazione, rilevando che la sentenza era stata notificata a mezzo PEC in data 6 febbraio 2020 e che il termine breve di sessanta giorni, tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta durante l’emergenza pandemica, era scaduto in data 9 giugno 2020.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era stata regolarmente notificata alla parte ricorrente a mezzo PEC in data 6 febbraio 2020, in conformità con la disciplina del processo telematico. Tale notificazione, essendo avvenuta a un indirizzo p.e.c. del difensore costituito in appello, era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine di sessanta giorni dalla notificazione, calcolato ai sensi dell’art. 155 c.p.c. e tenendo conto della sospensione dei termini processuali per il compimento degli atti dei procedimenti civili disposta dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (dal 9 marzo all’11 maggio 2020), era scaduto in data 9 giugno 2020. Il ricorso per cassazione, invece, era stato notificato soltanto in data 23 ottobre 2020, oltre la scadenza del termine perentorio. La Corte ha quindi ritenuto che la proposizione del ricorso oltre il termine breve legittimasse la declaratoria di inammissibilità, senza necessità di esaminare i singoli motivi di censura, in quanto il decorso del termine perentorio preclude ogni ulteriore esame del merito.
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