Accreditamento non attribuisce diritto alla contrattualizzazione e sopravvenienza preclude l’ottemperanza (TAR Calabria n. 1770 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale non attribuisce il diritto alla contrattualizzazione, che dipende da complesse valutazioni dell’amministrazione sulle modalità di soddisfazione dei fabbisogni dei cittadini e sulla compatibilità finanziaria. In sede di ottemperanza, il commissario ad acta deve verificare ora per allora se le prestazioni rese fossero necessarie a soddisfare le esigenze dell’utenza e, in caso affermativo, stipulare l’accordo con effetti retroattivi ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. La contrattualizzazione retroattiva è tuttavia preclusa quando una sopravvenienza — l’incidenza su bilanci già chiusi e verificati e la riduzione delle assegnazioni degli altri operatori in violazione dell’affidamento — impedisce definitivamente l’acquisizione del bene della vita. Alla frustrazione dell’interesse alla stipula sopperisce la tutela risarcitoria per la mancata ottemperanza.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dal ricorso con cui una rete di imprese operante nel settore della specialistica ambulatoriale ha chiesto l’accertamento dell’inerzia dell’Azienda Sanitaria e del Commissario ad acta nella definizione delle procedure per la sottoscrizione dei contratti relativi alle annualità 2019 e 2020. Con sentenza n. 1168 del 2020 il TAR Calabria ha accolto la domanda, rilevando che, in assenza di atti di revoca o sospensione dell’accreditamento, la rete era legittimata alla stipula e che la mancata formalizzazione della variazione associativa non era a essa imputabile.
Nominato un commissario ad acta e succedutisi più provvedimenti e reclami — definiti con sentenza n. 611 del 2023 — e disposta la sostituzione dell’ausiliario con ordinanza n. 1613 del 2025, il nuovo commissario ha depositato l’11 febbraio 2026 una determinazione negativa, assumendo che la rete costituisse un unico soggetto giuridico e che la carenza di requisiti di uno solo dei laboratori compromettesse l’accreditamento dell’intera aggregazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale condivide l’impostazione di fondo del provvedimento: l’accreditamento istituzionale non attribuisce il diritto alla contrattualizzazione, dipendendo questa da valutazioni sui fabbisogni e sulla sostenibilità economica. In sede di ottemperanza, il commissario doveva quindi verificare ora per allora se le prestazioni rese fossero necessarie e, in caso positivo, stipulare l’accordo con effetti retroattivi ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992; in caso negativo, motivare l’insussistenza del fabbisogno.
È invece fondato il motivo con cui la reclamante contesta il ritorno sulla questione dell’accreditamento. La sentenza n. 1168 del 2020 aveva già stabilito che, in assenza di atti di revoca o sospensione, la rete era legittimata alla sottoscrizione: il commissario non poteva rimettere in discussione quel profilo.
Il Tribunale valorizza però un distinto argomento del provvedimento: la contrattualizzazione postuma inciderebbe su bilanci già chiusi, consolidati e verificati dalla Corte dei conti, con sforamento del finanziamento assegnato all’Azienda, e ridurrebbe a grande distanza di tempo le assegnazioni degli altri operatori privati tra cui il budget fu ripartito, in violazione del principio dell’affidamento. Si tratta di una sopravvenienza che impedisce definitivamente l’ottenimento del bene della vita ambito.
Se è generalmente ammessa la contrattualizzazione retroattiva degli operatori accreditati, nel caso di specie si tratterebbe di incidere su un periodo molto risalente, richiedendo una prognosi postuma di rilevante difficoltà. Alla reclamante non resta senza tutela: potrà far valere la responsabilità dell’Azienda per la mancata immediata ottemperanza alla sentenza n. 1168 del 2020. La differenza rispetto all’ottemperanza sarà, in caso di accoglimento, più nominale che reale, trattandosi pur sempre di somme connesse alle prestazioni rese.
Il reclamo è pertanto rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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