Accreditamento sanitario: obbligo di motivazione sulle osservazioni al preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 69 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 assolve a una funzione di effettiva partecipazione procedimentale dell’istante, in chiave collaborativa e difensiva. Qualora l’interessato presenti osservazioni, l’amministrazione è tenuta, nel provvedimento finale di diniego, a dare conto delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento, indicando i soli motivi ostativi ulteriori conseguenti alle osservazioni. È illegittimo, pertanto, il diniego di accreditamento che non espliciti in motivazione le ragioni del mancato recepimento delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto. La censura assorbe le restanti, poiché dall’accoglimento deriva l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza.

Il Fatto

Il titolare di uno studio medico specialistico privato, autorizzato all’esecuzione di esami ecografici ed eco color doppler, ha presentato istanza di accreditamento istituzionale all’Assessorato regionale della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica. L’amministrazione ha comunicato un preavviso di rigetto, a fronte del quale il ricorrente ha depositato osservazioni. Con successiva nota l’Assessorato ha rigettato l’istanza di accreditamento.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per l’annullamento del diniego, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e dei principi in materia di accreditamento. In sede cautelare, con ordinanza n. 277 del 27/05/2025, l’istanza è stata accolta ai fini del riesame, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10-bis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato quanto statuito in sede cautelare, ritenendo fondata la dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con assorbimento delle restanti censure. La norma, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che, qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l’amministrazione è tenuta a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.

La sentenza richiama anzitutto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140, secondo cui la previsione ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, con positive ricadute sulla completezza dell’istruttoria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che non dia conto delle motivazioni in risposta alle osservazioni del privato. Viene poi richiamata la giurisprudenza amministrativa secondo cui, pur non essendo necessaria un’analitica confutazione delle osservazioni, è necessario che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione ne abbia effettivamente tenuto conto, rendendo percepibili le ragioni del mancato recepimento.

Nel caso di specie il ricorrente ha presentato osservazioni rispetto al preavviso di rigetto, a fronte delle quali l’Assessorato resistente non ha preso posizione nel provvedimento negativo. Non è pertanto evincibile per quale ragione i contenuti della memoria del ricorrente non siano stati condivisi. Da qui l’accoglimento del motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis, con carattere assorbente rispetto alle altre censure, poiché da tale accoglimento consegue l’obbligo dell’Assessorato di rideterminarsi sull’istanza di accreditamento, rivalutandola alla luce delle osservazioni presentate.

Il Collegio ha inoltre escluso l’operatività dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., che configura un’azione di condanna esercitabile solo quando si tratti di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità. Nella materia in esame sussiste una sfera di discrezionalità dell’amministrazione correlata alla programmazione regionale, mediante la selezione a monte dei soggetti la cui attività meglio si inserisce nella programmazione e nell’erogazione del servizio sanitario, come rilevato dal Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 2023, n. 4159. Il ricorso è stato quindi accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con annullamento del provvedimento di diniego e condanna dell’Assessorato alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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