Procura speciale generica su foglio separato: ricorso per ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 2979 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza privo di procura speciale quando la delega, rilasciata su foglio separato rispetto a un ricorso nativo digitale, non rechi gli elementi identificativi della controversia, quali l’autorità adita, le parti contendenti e l’oggetto del giudizio. La procura speciale deve preesistere o essere, quanto meno, coeva alla redazione del ricorso, non essendo sufficiente la sua allegazione telematica all’atto notificato o depositato. A seguito dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, la carenza della procura speciale non è sanabile, né può essere concessa la rimessione in termini per errore scusabile nei ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. L’Amministrazione era rimasta inerte e la docente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Nell’udienza camerale, il Collegio sollevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, rilevando l’assenza del difensore della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo l’eccezione sollevata in udienza. Ha preliminarmente chiarito che la mancata presenza del difensore alla camera di consiglio non impone l’obbligo di disporre il contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza comporta la rinuncia implicita a controdedurre sulle questioni rilevate d’ufficio, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 1305 del 2026.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la procura alle liti era stata rilasciata su un documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e non conteneva l’indicazione del Tribunale adito, né degli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, né la data di rilascio. La delega conteneva unicamente una formula generica di conferimento del mandato per il “riconoscimento del diritto alla Carta docenti”.
Secondo il TAR, tale procura non soddisfa i requisiti dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede una procura speciale idonea a individuare con certezza la controversia. Il Collegio ha poi escluso che la procura potesse considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, in quanto la mera congiunzione telematica di un documento analogico con uno informatico non garantisce che la parte fosse consapevole del contenuto specifico dell’atto e non dimostra l’anteriorità del rilascio della delega rispetto alla redazione del ricorso.
Il TAR ha quindi disatteso il precedente orientamento di cui alla sentenza Cons. Stato, III, n. 8552 del 2024, ritenendolo superato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Ha altresì escluso la sanabilità del vizio ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c. e la concedibilità dell’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, non avendo la pronuncia dell’Adunanza plenaria innovato il quadro normativo ma solo confermato un indirizzo interpretativo già esistente. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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