Genitore insolvente: l’erario paga il difensore d’ufficio (Corte cost. n. 58/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 143, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il testo unico sulle spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che lo Stato anticipi onorari e spese all’avvocato nominato d’ufficio per un genitore insolvente nei processi regolati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto del minore a una famiglia. La norma è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.
Il caso. Un’avvocata era stata nominata d’ufficio per assistere il genitore di un minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità. L’assistito non le ha pagato nulla. Il tentativo di recuperare il credito è fallito: il verbale di pignoramento mobiliare del 20 giugno 2018 si è chiuso senza esito. La professionista ha allora chiesto che il compenso fosse liquidato dallo Stato, ma il Tribunale per i minorenni di Potenza ha respinto la richiesta. Ne è seguito il ricorso in Cassazione.
Il dubbio. La Corte di cassazione, seconda sezione civile, non ha deciso il ricorso e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Il punto è una disparità di trattamento. Nel 2019, con la sentenza n. 135, la Corte costituzionale aveva già esteso l’anticipazione da parte dello Stato al difensore d’ufficio del genitore irreperibile in quegli stessi processi. Nel processo penale, poi, l’articolo 116 del testo unico prevede l’anticipazione anche quando l’assistito è insolvente. Restava fuori solo un caso: il difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi minorili. Per la Cassazione questa esclusione è manifestamente irragionevole, perché in entrambe le situazioni l’avvocato resta senza compenso per ragioni che non dipendono da lui.
Il ragionamento della Corte. La questione è stata giudicata fondata. La difesa d’ufficio, spiega la Corte, non è un incarico che il professionista possa rifiutare: è una prestazione imposta dalla legge per rendere effettivo il diritto di difesa. Nei processi di adottabilità e in quelli sulla responsabilità genitoriale l’assistenza legale è obbligatoria dal 2007, proprio per evitare che la debolezza sociale delle persone coinvolte pesi sull’esito del giudizio. La legge del 2002 aveva rinviato a una futura disciplina della difesa d’ufficio in questi processi, disciplina mai adottata: si tratta quindi di un’inerzia del legislatore, non di una scelta. Trattare in modo diverso l’insolvenza e l’irreperibilità sarebbe incoerente, perché il risultato per l’avvocato è identico. La Corte precisa che l’anticipazione copre compensi e spese per intero, accessori compresi.
Due limiti fissati dalla sentenza. L’anticipazione non è un regalo definitivo. Lo Stato conserva la possibilità di recuperare le somme se la parte torna reperibile o solvibile, sempre che questa non chieda e ottenga l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre l’avvocato deve dimostrare di aver già tentato senza successo il recupero del credito: solo dopo aver documentato l’esito negativo dell’esecuzione può ottenere il pagamento, negli importi liquidati con decreto del magistrato e con le modalità previste per il patrocinio a spese dello Stato.
Cosa cambia in pratica. Chi è nominato difensore d’ufficio di un genitore in un procedimento di adottabilità o in un procedimento sulla responsabilità genitoriale ha ora una via per essere pagato anche quando il cliente non ha nulla. Deve prima provare a riscuotere dall’assistito e documentare il fallimento del tentativo. Per i genitori coinvolti in questi processi la conseguenza indiretta è che la difesa tecnica obbligatoria resta garantita: l’avvocato non lavora a fondo perduto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/58