Messa alla prova e piccolo spaccio: questione superata (Corte cost. ord. n. 48/2026)
Con l’ordinanza n. 48 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di La Spezia sull’accesso alla messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità. Il merito non è stato deciso qui, perché nel frattempo la Corte aveva già risolto il problema con un’altra pronuncia.
Il caso. Il Tribunale di La Spezia procedeva con giudizio direttissimo per spaccio di lieve entità, dopo aver convalidato l’arresto in flagranza. Prima dell’apertura del dibattimento l’imputato aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il giudice riteneva presenti tutte le condizioni di legge per concedere il beneficio.
L’ostacolo. L’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale ammette la messa alla prova solo per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oltre che per i delitti elencati nell’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale. Il cosiddetto decreto Caivano (decreto-legge n. 123 del 2023) ha portato da quattro a cinque anni il massimo della pena per il piccolo spaccio. Il beneficio risultava così precluso.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale la situazione era irragionevole e discriminatoria, in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. L’istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti, punita più severamente e lesiva dello stesso bene giuridico, rientra fra i delitti dell’articolo 550, comma 2, e quindi consente la messa alla prova. Inoltre per il piccolo spaccio resta possibile la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non un percorso di prova.
Perché la Corte non è entrata nel merito. Dopo l’ordinanza di rimessione, la Corte con la sentenza n. 90 del 2025 aveva già dichiarato illegittimo l’articolo 168-bis, primo comma, nella parte in cui non consente la messa alla prova per lo spaccio di lieve entità, riscontrando proprio l’anomalia segnalata: l’ipotesi meno grave riceveva il trattamento più rigoroso. Essendo la questione sovrapponibile e ormai priva di oggetto, ne è stata dichiarata la manifesta inammissibilità. Anche le censure sulle altre due norme erano già state dichiarate inammissibili dalla sentenza n. 90: quella sull’articolo 73, comma 5, del testo unico stupefacenti perché estranea ai dubbi sollevati, quella sull’articolo 550, comma 2, perché il suo accoglimento avrebbe esteso al reato l’intera disciplina della citazione diretta a giudizio.
Che cosa cambia. Il risultato pratico c’è già, ma discende dalla sentenza n. 90 del 2025 e non da questa ordinanza: chi è imputato di spaccio di lieve entità può chiedere la messa alla prova. Il processo davanti al Tribunale di La Spezia riprende e sarà quel giudice a decidere sull’istanza. Restano invece fermi la pena introdotta nel 2023 per il piccolo spaccio e le regole sulla citazione diretta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/48