Chiusura esercizio oltre cinque giorni illegittima per sproporzione (TAR Lazio n. 6036 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di chiusura di un esercizio commerciale per indebita occupazione di suolo pubblico, nella parte in cui eccede il periodo minimo di cinque giorni previsto dall’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, costituisce una vera e propria sanzione amministrativa punitiva. In forza del principio di legalità, tale sanzione deve essere predeterminata dalla legge quanto alla sua cornice edittale, non potendo l’amministrazione, tramite un atto subprimario, fissare automaticamente una misura superiore al minimo legale. L’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza sindacale, che predetermina in misura fissa la sanzione in dieci giorni, spiega effetto caducante sulle determinazioni applicative che ne abbiano fatto espresso richiamo, travolgendo la chiusura disposta dal sesto al decimo giorno.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava la determinazione di Roma Capitale che disponeva la chiusura dell’attività per dieci giorni per occupazione totalmente abusiva di suolo pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 e dell’ordinanza sindacale n. 85 del 2024. La ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione dei principi di proporzionalità e di legalità, contestando che la sanzione fosse stata irrogata in misura fissa, senza alcuna valutazione del caso concreto e senza contraddittorio endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando un precedente della medesima Sezione (sentenza n. 5279/2026, conforme alla sentenza n. 14755/2025). Con tale ultima pronuncia, l’ordinanza sindacale era stata annullata nella parte in cui individuava la sanzione punitiva nella chiusura fissa di dieci giorni, anziché di cinque.
La Corte ha chiarito che l’ordine di chiusura fino al ripristino dei luoghi non ha carattere sanzionatorio ma ripristinatorio. Diversamente, l’ordine di chiusura per un periodo successivo al ripristino, non inferiore a cinque giorni, persegue finalità punitive e presenta i caratteri di una vera e propria sanzione amministrativa. Tale sanzione, in base al principio di legalità, deve essere predeterminata dalla legge quanto alla cornice edittale, non essendo tollerabile che l’agente sia esposto a un trattamento punitivo di cui non possa rinvenire nella legge la misura invalicabile.
È stata pertanto privilegiata un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 16, legge n. 94/2009, secondo cui la chiusura va disposta per cinque giorni, termine che costituisce misura fissa predeterminata dalla legge, eliminando il dubbio di costituzionalità che sarebbe derivato da una lettura che rimettesse all’arbitrio dell’amministrazione la determinazione della misura massima. L’ordinanza sindacale, nella parte in cui elevava la misura a dieci giorni, non poteva trovare copertura neppure nell’art. 7 del TUEL o nell’art. 10 del TULPS, dovendo il potere sanzionatorio conformarsi al principio di legalità.
Nel caso concreto, la Corte ha riscontrato la violazione del principio di proporzionalità, declinato nei suoi elementi di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto: la misura dei dieci giorni, aprioristicamente predeterminata, risultava sproporzionata dal sesto al decimo giorno di chiusura. Infine, l’annullamento dell’atto presupposto è stato ritenuto caducante sulla determinazione impugnata, che di quell’atto aveva fatto espressa applicazione, trattandosi di atti appartenenti alla medesima serie procedimentale e legati da un rapporto di necessaria derivazione.
Nota della Redazione
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