Sospensione della licenza e difetto di collegamento tra episodio di spaccio e pubblico esercizio (TAR Lombardia n. 4098 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura della sospensione della licenza di un pubblico esercizio, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha natura di misura di prevenzione e non sanzionatoria, ed è esercitabile in via discrezionale dall’autorità di pubblica sicurezza al ricorrere di situazioni che denotino una apprezzabile situazione di rischio per il bene protetto. Il presupposto indefettibile per l’adozione del provvedimento è l’esistenza di un chiaro collegamento tra gli episodi contestati e l’attività del pubblico esercizio, collegamento che non può essere desunto dalla mera circostanza che i soggetti coinvolti risultassero “avventori” del locale, quando l’intervento delle forze dell’ordine sia stato casuale e il rinvenimento della sostanza stupefacente all’interno dell’esercizio sia derivato dalle modalità di controllo adottate dagli agenti. La valutazione di proporzionalità della misura deve essere svolta dal giudice, che può censurare il provvedimento per travisamento dei fatti, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione.
Il Fatto
Il titolare di un esercizio pubblico impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione per giorni 15 delle licenze per la conduzione del locale, nonché l’ordinanza di affissione di un cartello “CHIUSO SU DISPOSIZIONE DEL QUESTORE”. La misura era stata adottata all’esito di un intervento di controllo del territorio, nel corso del quale gli agenti, notati due soggetti all’esterno del bar comportarsi in modo sospetto, avevano invitato uno di essi a entrare nel locale per sottoporlo a perquisizione. L’uomo si era liberato di un involucro contenente hashish dal peso lordo di 96,85 grammi, gettandolo a terra all’interno dell’esercizio. Il ricorrente lamentava l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura e la sproporzione della stessa, evidenziando che l’episodio non era riconducibile al locale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di art. 100 TULPS, ha ricordato che la sospensione della licenza è una misura di prevenzione volta a produrre un effetto dissuasivo e a tutelare in via anticipata la sicurezza pubblica, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore. Tale potere, di natura discrezionale, è esercitabile al ricorrere di situazioni che denotino una situazione di rischio per il bene protetto e un chiaro collegamento tra gli episodi contestati e l’attività del pubblico esercizio.
Il TAR ha ritenuto che, nel caso di specie, mancasse proprio tale presupposto. Dal contenuto del provvedimento e dall’annotazione della Questura è emerso che la perquisizione personale non era stata condotta sul posto né presso il Commissariato, ma all’interno del bar, per una scelta operativa degli agenti. L’episodio, pertanto, non era riconducibile all’attività svolta nel locale: nessuna attività di aiuto era stata posta in essere dal titolare nei confronti dello spacciatore, e non emergevano elementi oggettivi idonei a evidenziare una relazione funzionale tra l’episodio e l’esercizio commerciale.
La circostanza che i due individui risultassero “avventori” del locale è stata ritenuta dal Collegio insufficiente a qualificare il bar come ritrovo abituale di persone dedite ad attività illecite o a stabilire che l’attività di spaccio fosse in qualche modo favorita o agevolata dall’esercizio. Il contatto tra gli agenti e i due soggetti è stato giudicato casuale, essendo stato l’intervento qualificato come attività ordinaria di prevenzione e controllo del territorio, non come esecuzione di un ordine di intervento specifico presso il locale. Il rinvenimento dello stupefacente all’interno del bar è apparso, quindi, la conseguenza delle modalità di controllo adottate, non un indizio significativo dell’utilizzo dell’esercizio quale luogo di detenzione o cessione della droga.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rilevato il difetto di riconducibilità del fatto al locale e il connesso vizio motivazionale del provvedimento, che non si era soffermato — neppure esaminando le memorie procedimentali — sul rapporto tra i soggetti e il titolare, il quale aveva dichiarato di non conoscerli, né sulle frequentazioni del bar. La misura è stata pertanto ritenuta sproporzionata, essendo stata disposta per la durata massima di 15 giorni. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite per l’oggettiva incertezza della controversia.
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Nota della Redazione
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