Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente: il giudice dichiara improcedibile il ricorso (TAR Lazio n. 10493 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tale evenienza, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una docente impugnava gli atti concernenti la propria esclusione da un concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, esclusione disposta dall’Ufficio scolastico regionale nonostante il superamento delle prove, per la mancata valutazione di un titolo ritenuto necessario per l’accesso alla classe di concorso. La ricorrente, laureata con un piano di studi privo di un insegnamento specifico, contestava la legittimità dell’esclusione, deducendo la frammentarietà e contraddittorietà della normativa sulle classi di concorso e la mancata considerazione della propria esperienza professionale. Lamentava, inoltre, l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di aggiornamento delle classi di concorso e la violazione delle garanzie partecipative. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione, depositando una relazione illustrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in data antecedente all’udienza di discussione, la ricorrente aveva depositato una propria dichiarazione autografa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Ha quindi preso atto della espressa manifestazione del venir meno di ogni interesse allo scrutinio delle censure proposte.
La pronuncia si fonda sul principio, costante nella giurisprudenza amministrativa, della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, in virtù del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse per la decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915). In tale evenienza, il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di causa tra le parti, attesa la natura della materia e il peculiare sviluppo della vicenda, salvo il contributo unificato rimasto a carico della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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