Silenzio del MASE sull’istanza di VIA statale per elettrodotto: illegittimo (TAR Sicilia n. 517 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di VIA statale disciplinato dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006, i termini ivi previsti hanno carattere perentorio e il MASE è titolare di un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Tale obbligo permane anche quando la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non predisponga lo schema di provvedimento e le amministrazioni consultate non rendano i pareri dovuti: in tal caso il Ministero deve attivare i propri poteri sostitutivi. I criteri di priorità organizzativa di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 non derogano ai termini di conclusione del procedimento. Il silenzio serbato dal Ministero è pertanto illegittimo e va accertato, con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una società titolare di un progetto di elettrodotto di 150 kV, funzionale al repowering di impianti eolici e fotovoltaici, ha presentato istanza di VIA statale al MASE. Dopo l’integrazione documentale e la dichiarazione di procedibilità, il 16 aprile 2025 è stata avviata la consultazione pubblica per trenta giorni.
Trascorso il termine, la società ha diffidato il Ministero, che ha risposto in modo interlocutorio rappresentando che l’atto finale sarebbe stato assunto al completamento dell’istruttoria. Non essendo intervenuta alcuna determinazione, la ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna del MASE a provvedere, con richiesta di nomina immediata di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della scansione temporale dettata dall’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla chiusura della consultazione pubblica, termine che decorre dal giorno successivo alla conclusione della fase partecipativa; resta fermo il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23. Il Ministero della Cultura esprime il parere vincolante entro venti giorni dalla trasmissione dello schema, mentre il MASE adotta il giudizio di VIA entro trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria.
Di rilievo centrale è la disciplina dell’inerzia. In caso di mancata attività delle autorità consultate, il Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, deve intervenire entro i successivi trenta giorni, adottando il provvedimento o assumendo le iniziative necessarie. Il Tribunale qualifica questi termini come tassativi, posti a garanzia della tempestiva definizione del procedimento e dell’interesse della parte privata a una decisione rapida sull’istanza.
Il Collegio verifica poi il rispetto concreto di tale scansione e ne rileva la violazione su tutti i passaggi: la Commissione non ha predisposto lo schema, il Ministero non ha raccolto il concerto nei termini, non ha assunto l’atto finale e il titolare del potere sostitutivo non è intervenuto. Alla data della decisione erano infatti spirati i termini assegnati al MASE e al titolare del potere sostitutivo.
La Corte respinge implicitamente ogni lettura dilatoria fondata sull’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006: i criteri di priorità ivi introdotti operano come strumenti di organizzazione amministrativa e non prevedono alcuna deroga, esplicita o implicita, ai termini del procedimento di VIA. Nel percorso argomentativo il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa che ha più volte affermato il carattere perentorio dei termini e la permanenza dell’obbligo di pronuncia espressa del MASE anche in presenza di ritardi degli altri soggetti coinvolti, coerentemente con il favor per le fonti rinnovabili. L’accoglimento del ricorso comporta l’assegnazione al Ministero di quindici giorni per riattivare il procedimento e di novanta giorni per concluderlo, con nomina sin d’ora del commissario ad acta e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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