Silenzio sull’iscrizione alla white list improcedibile dopo le misure collaborative (TAR Sicilia n. 366 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può derivare dall’adozione di un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, anche se privo di effetto satisfattivo per il ricorrente, purché renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Nel giudizio avverso il silenzio serbato sull’istanza di iscrizione nella c.d. white list, l’adozione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’impresa istante rende improcedibile l’azione proposta ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., non potendo il ricorrente ritrarre alcuna utilità pratica dall’accoglimento della domanda volta a ottenere una pronuncia espressa sull’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, presentata per via telematica e successivamente integrata, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e del d.P.C.M. del 18 aprile 2013.

Il ricorrente ha domandato l’ordine di provvedere entro un termine congruo, la nomina di un commissario ad acta e il ristoro dei danni in caso di perdurante inerzia. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Prefettura, questi hanno eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Prefettura rappresentato l’insussistenza delle condizioni per l’iscrizione e avendo invitato l’istante a fornire il proprio apporto partecipativo in vista della conclusione del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può conseguire a un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso, oppure all’adozione di un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi, anche quando non sia satisfattivo per la parte ricorrente, purché renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2019, n. 3251).

Su questa premessa il Tribunale verifica l’incidenza del provvedimento prefettizio sopravvenuto. Con atto depositato dalla difesa erariale, l’impresa del ricorrente è stata sottoposta per dodici mesi alle misure collaborative indicate nel provvedimento stesso, adottate ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011.

Tale misura ha ridefinito l’assetto degli interessi in contesa. L’adozione delle misure di prevenzione collaborativa ha reso improcedibile l’azione proposta ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: il ricorrente non potrebbe più ritrarre alcuna utilità pratica dall’eventuale accoglimento della domanda volta a ottenere una pronuncia espressa sull’istanza di iscrizione nella c.d. white list, oggetto del giudizio.

Il Collegio rileva altresì che il ricorrente non ha impugnato il successivo provvedimento ex art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011. La declaratoria di improcedibilità non è quindi neutralizzata da alcuna reazione processuale avverso l’atto sopravvenuto.

In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Avuto riguardo alla definizione in rito della controversia, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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