Cessazione della materia del contendere e notifica alle PA: la notifica al domicilio IPA è valida ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 (TAR Basilicata n. 54 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti processuali alle Pubbliche Amministrazioni, l’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, continua a prevedere l’obbligo per le stesse di comunicare al Ministero della Giustizia il proprio domicilio digitale (RegInde). In caso di mancata indicazione, la notificazione è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005 (cd. IPA). L’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, introdotto dall’art. 28 d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, non ha abrogato tale obbligo. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non richiede la preventiva rinotificazione del ricorso quando la sopravvenuta ostensione documentale rende inutile la verifica della regolarità del contraddittorio. In tal caso, la condanna alle spese, quantificata nella misura del 70% di quella ordinariamente liquidata per i ricorsi ex art. 116 cod. proc. amm., è giustificata dal comportamento di ravvedimento operoso dell’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istanza di accesso presentata dal ricorrente al Comune di Maratea, volta ad ottenere copia del parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata e del Registro interno degli asservimenti relativi ad un terreno. L’Amministrazione, tuttavia, non forniva riscontro, formando un silenzio rigetto avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990.
A seguito della proposizione del ricorso, il Comune provvedeva all’ostensione della documentazione richiesta. Il ricorrente, quindi, con memoria, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la questione della regolarità della notificazione del ricorso, effettuata presso l’indirizzo PEC risultante dall’elenco IPA, anziché presso il domicilio digitale comunicato al RegInde. Sul punto, ha precisato che l’art. 28 d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 16-ter d.l. n. 179/2012, non ha abrogato l’obbligo di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 (cd. RegInde). Tale norma, infatti, continua a richiedere alle Pubbliche Amministrazioni di comunicare al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC a cui ricevere le notificazioni.
Tuttavia, la notificazione eseguita al domicilio digitale indicato nell’elenco IPA è comunque valida, in quanto l’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 dispone che, in caso di mancata indicazione nel RegInde, la notificazione è validamente effettuata al domicilio digitale risultante dall’elenco di cui all’art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005. Il Collegio ha altresì richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9.7.2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’inciso dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm..
Nel merito, poiché il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l’Amministrazione ha dimostrato un comportamento di ravvedimento operoso, il Tribunale ha ritenuto inutile disporre la rinotificazione del ricorso. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura del 70% di quanto ordinariamente stabilito per i ricorsi ex art. 116 cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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