Abusi edilizi: applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento dell’ordinanza (C.G.A.R.S. n. 324 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime giuridico sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è, in conformità al principio del tempus regit actum, quello vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione e non quello in vigore all’epoca di realizzazione dell’abuso. L’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni: la prima ha natura ripristinatoria e prescinde dall’imputabilità soggettiva del titolare del bene; la seconda ha natura afflittiva e consegue all’inottemperanza. Il provvedimento di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse neppure quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, né quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso. Ne deriva l’infondatezza della censura di nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 per carenza di norma attributiva del potere.
Il Fatto
L’appellante ha impugnato davanti al TAR Sicilia – Catania una serie di provvedimenti comunali relativi a un immobile realizzato in assenza di titolo: la segnalazione di illecito edile del 1998, l’ordinanza di demolizione del 6 novembre 1998, il verbale di accertamento dell’inottemperanza del 2000, il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del settembre 2000, la determinazione del 2014 di immissione in possesso e la nota di trascrizione del 2001. Con motivi aggiunti ha gravato anche il diniego di sanatoria opposto nel maggio 2014.
Il TAR Sicilia – Catania, con sentenza del 10 marzo 2023, ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato. L’appellante ha proposto gravame, deducendo la nullità degli atti per carenza di potere, asserendo che l’abuso risaliva al 1981 e che il potere sanzionatorio sarebbe stato introdotto solo con la legge n. 47 del 1985.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della vicenda e dalla pacifica circostanza che i provvedimenti del 1998 e del 2000 non furono impugnati nei termini dai rispettivi destinatari. L’ordinanza di demolizione e l’acquisizione al patrimonio comunale sono qualificate come due distinte sanzioni, secondo il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: la prima riparatoria e riferita alle opere, la seconda afflittiva e conseguente all’inottemperanza.
Il Consiglio applica il principio del tempus regit actum. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 5082 del 2020, si afferma che la misura dell’acquisizione gratuita, di natura reale, è applicabile anche a illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della normativa che l’ha introdotta, poiché appartiene al regime sanzionatorio vigente nel momento in cui l’ente locale attiva i poteri repressivi.
Nel solco della sentenza n. 754 del 2025 dello stesso C.G.A.R.S., il Collegio ribadisce che il regime applicabile è quello vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza, sia per la natura permanente dell’illecito edilizio, sia perché la sanzione demolitoria non ha carattere afflittivo ma ripristinatorio.
Quanto all’adozione dell’ordine a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, la Corte richiama Cons. Stato, sez. II, n. 2493 del 2021 e l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: il provvedimento di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure se il titolare attuale non è responsabile dell’abuso o il trasferimento non denoti intenti elusivi.
Ne consegue il rigetto delle prime due censure e, per effetto, del terzo e quarto motivo, fondati sul presupposto dell’accoglimento della domanda di nullità. L’appello è respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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