DACUR illegittimo se il divieto copre aree non correlate ai fatti (TAR Calabria n. 1081 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, adottato dal Questore ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, deve essere riferito a luoghi specificamente individuati e correlati ai fatti che ne hanno giustificato l’adozione. Esso è illegittimo per difetto di proporzionalità quando si estende a molteplici aree non specificamente correlate ai fatti contestati, risolvendosi in una restrizione generica e indifferenziata. La valutazione di pericolosità sociale costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità amministrativa, sindacabile solo per irragionevolezza o travisamento. L’avviso orale, avendo natura monitoria e preventiva, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti della Questura di Vibo Valentia del 16.9.2025: il divieto di accesso e stazionamento nei pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento posti in numerose vie del Comune, per la durata di anni tre, e l’avviso orale con invito a tenere condotta conforme alla legge.

Alla base dei provvedimenti la Questura ha posto l’identificazione del ricorrente come partecipe di una rissa avvenuta in un esercizio pubblico, unitamente alla pendenza di un procedimento penale per furto aggravato in concorso. Il ricorrente ha sostenuto la propria estraneità ai fatti, deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto dei presupposti, sproporzione, indeterminatezza dei luoghi e carenza del requisito della “dedizione”. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare il Tribunale aveva accolto la domanda con remand alla Questura per la rivalutazione della proporzionalità; l’Amministrazione si era limitata a sospendere l’efficacia del DACUR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disattivato la censura sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento. Per il divieto di accesso, l’art. 7 della legge n. 241/1990 contiene una clausola di riserva che consente di soprassedere all’avviso in presenza di particolari esigenze di celerità. Nel caso concreto tali ragioni sono consistite nell’esigenza di assicurare immediatamente la sicurezza di luoghi frequentati da molti giovani. Quanto all’avviso orale, la sua natura monitoria e preventiva esclude la necessità della comunicazione.

Nel merito il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancanza del requisito della pericolosità sociale, richiamando l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità amministrativa nella valutazione dell’inaffidabilità del soggetto, nel bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse privato alla libera circolazione. Il DACUR appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e prescinde dalla commissione di un reato, fondandosi su un giudizio di pericolosità rimesso all’apprezzamento discrezionale del Questore, sindacabile solo per macroscopica irrazionalità. Il Collegio ha quindi ravvisato i requisiti oggettivi e soggettivi dell’art. 13-bis, valorizzando la condotta di partecipe alla rissa e la pendenza del procedimento penale.

È stata invece accolta la censura sul difetto di proporzionalità. Il provvedimento inibisce l’accesso in ben 47 vie del Comune e nelle immediate vicinanze. Il Collegio ha richiamato l’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, che consente il divieto solo per locali specificamente individuati in ragione dei luoghi dei reati o delle persone con cui l’interessato si associa, con durata tra sei mesi e due anni e modalità compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro. Le restrizioni imposte risultano pertanto incongrue, riferite a molteplici luoghi non correlati ai fatti contestati: il divieto resta generico e contrasta con il canone di proporzionalità. Tale carenza non è stata colmata dal remand, poiché la Questura si è limitata a sospendere l’efficacia del provvedimento.

Quanto all’avviso orale, il Tribunale ha escluso il difetto del requisito della “dedizione”. Ai sensi dell’art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, rileva il comportamento da cui desumere che il soggetto è dedito alla commissione di reati che offendono la sicurezza o la tranquillità pubblica. La prognosi di pericolosità è desumibile da elementi fattuali, con sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza. I plurimi fatti indicati, per circostanze di luogo, tempo e soggetti coinvolti, assumono valenza di condotte non occasionali e integrano il requisito richiesto.

In conclusione il ricorso è stato accolto solo quanto al difetto di proporzionalità del DACUR, restando integra la possibilità per l’Amministrazione di riprovvedere. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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