Carta docente e ottemperanza: l’inammissibilità per mancata notifica individuale del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 2840 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza proposto avverso una sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di somme di denaro è riconducibile all’istituto dell’esecuzione forzata. L’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, pone un termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso il quale il creditore può procedere esecutivamente; tale termine costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione, che deve sussistere sin dalla proposizione del ricorso. La mancata dimostrazione della notificazione del titolo in nome e per conto della parte ricorrente non consente di verificare il decorso del predetto termine e determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza depositata nell’aprile 2024, la condanna dell’amministrazione al pagamento della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di euro 2.500,00. Il giudice ordinario aveva altresì condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al pagamento, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, soffermandosi sulla disciplina dettata dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, con il divieto, prima di tale termine, di procedere a esecuzione forzata o a notifica di atto di precetto.
Il Tribunale ha precisato che tale termine costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione, che deve sussistere sin dalla proposizione del ricorso. Nel caso in esame, tuttavia, la relata di notifica del titolo esecutivo prodotta in giudizio risultava effettuata dal difensore “quale difensore dei ricorrenti Guarneri Simona e altri”, senza alcuna specificazione che la notificazione fosse riferibile anche alla ricorrente.
La mancata produzione di una relata di notificazione effettuata in nome e per conto della ricorrente non consentiva di verificare il decorso del termine di centoventi giorni e, quindi, di ritenere rispettata la condizione di ammissibilità. Il Collegio ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione della complessiva fattispecie.
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Nota della Redazione
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