Rinuncia irrituale e improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 6757 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dal difensore a verbale in sede di discussione orale, in assenza delle formalità prescritte dall’art. 84, commi 1 e 2, c.p.a., è irrituale e non produce gli effetti propri della rinuncia. Cionondimeno, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. In tal caso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con possibilità di integrale compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti.
Il Fatto
Una società, gestore di un ippodromo, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025 e i relativi atti istruttori, nella parte in cui disponevano una riduzione delle giornate di corse assegnate. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione al decreto direttoriale del 18 aprile 2025, deducendone l’illegittimità derivata.
Costituitosi il Ministero resistente, la società ha inizialmente rinunciato all’istanza cautelare incidentale e ha documentato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, come disposto dal Presidente della Sezione. All’udienza pubblica di discussione del merito, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare al ricorso e, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione resa dal difensore in sede di discussione orale non era assistita dalle formalità richieste per la valida rinuncia al ricorso, dovendo questa essere presentata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con atto notificato alle parti costituite e depositato nella segreteria del giudice.
Cionondimeno, il Tribunale ha osservato che l’art. 84, comma 4, c.p.a. attribuisce al giudice il potere di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento processuale delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Tale norma consente di superare il rigorismo formale, valorizzando la sostanza dell’atteggiamento processuale della parte.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa a verbale, ancorché irrituale come rinuncia, integrava un comportamento univoco e incontrovertibile, dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla definizione del giudizio. La causa, pertanto, è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti costituite, valorizzando l’esito complessivo del giudizio e il contegno processuale delle parti.
Nota della Redazione
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