Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 2811 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che opera quale condizione di ammissibilità anche nel giudizio di ottemperanza. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non fornisca alcuna prova di aver dato esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo ordina la piena attuazione del comando giudiziale. La tutela è completata dalla nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e dalla condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali e decorrente dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 2952/2025. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta e ad accreditare euro 1.500,00, oltre interessi.
Il titolo è stato notificato all’Amministrazione in data 9 luglio 2025 e non è stato impugnato, passando in giudicato come attestato dalla cancelleria il 27 novembre 2025. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato spontanea esecuzione. Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’adempimento, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’Amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare le condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell’azione. Sotto il primo profilo, il ricorso è stato depositato nel rispetto dei termini. Sotto il secondo, ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il TAR ha individuato due presupposti processuali. Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dal certificato di cancelleria del 27 novembre 2025 che attesta la mancata impugnazione. Il secondo è il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro tale termine dalla notificazione del titolo. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che tale termine costituisca condizione di ammissibilità anche per il giudizio di ottemperanza.
Nel caso concreto, la sentenza è stata notificata il 9 luglio 2025 e il ricorso è stato notificato il 4 dicembre 2025: il termine è quindi ampiamente decorso, rendendo l’azione ammissibile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha osservato che la sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale. L’obbligo consisteva nella costituzione della Carta elettronica e nell’accredito di euro 1.500,00, oltre interessi. L’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di adempimento, neppure parziale, né ha addotto ragioni ostative: l’inadempimento è stato pertanto pienamente accertato.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con assegnazione della Carta e accredito dell’importo. Ha inoltre nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella figura del Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega. Infine, ha accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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