Acquisizione gratuita illegittima se manca volontaria inottemperanza alla demolizione (TAR Campania n. 8489 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, presuppone che il proprietario sia incorso in volontaria o colpevole inottemperanza protrattasi ininterrottamente per novanta giorni dall’ingiunzione demolitoria, ovvero in inerzia ugualmente protratta in assenza di validi impedimenti di fatto o di diritto. Il mero verbale di constatazione dell’inottemperanza redatto dalla Polizia municipale è atto endoprocedimentale di accertamento, privo di contenuto provvedimentale e quindi non impugnabile; l’interesse a ricorrere si concentra sul decreto dirigenziale di acquisizione. Ove risulti che la demolizione è stata completata, difetta il presupposto della condotta inottemperante e il decreto di acquisizione è illegittimo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto nel 1991 una concessione edilizia per un fabbricato residenziale. Il titolo venne poi travolto da un lungo contenzioso, definito con il rigetto delle doglianze della società. Nel 2020 il dirigente comunale ordinò la demolizione del manufatto, ritenuto privo di titolo abilitativo, con acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime in caso di inottemperanza.
La società demolì il fabbricato e comunicò la fine dei lavori. Un verbale della Polizia municipale, tuttavia, accertò l’inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune emanò quindi il decreto di acquisizione gratuita dell’intero lotto. La società impugnò il verbale con ricorso introduttivo e il decreto con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse. Il verbale della Polizia municipale che accerta l’inottemperanza alla demolizione è atto di mero accertamento, privo di carattere provvedimentale e inidoneo a ledere la sfera giuridica del destinatario, dunque non impugnabile. L’interesse del privato si concentra sul decreto dirigenziale di acquisizione.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine, secondo lo schema dell’obbligazione propter rem; esso è impugnabile purché si deducano censure relative al procedimento di acquisizione e non all’abuso edilizio, come avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il decreto impugnato richiamava il verbale che dava atto della demolizione delle opere, risultando non ottemperato solo il ripristino. Da ciò non emerge la volontaria o colpevole inottemperanza protrattasi per novanta giorni, né l’inerzia in assenza di validi impedimenti: la società aveva, nella sostanza, completato la demolizione disposta.
Il muro di contenimento non demolito, inoltre, non era stato indicato nell’ordinanza di demolizione. Il contenuto dell’ingiunzione in ordine al ripristino non risultava perspicuo, non richiamando la questione della pregressa quota orografica. Accolto il primo motivo dei motivi aggiunti, con assorbimento dei restanti, il decreto è stato annullato, escludendo ogni effetto acquisitivo in favore del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.