Illegittima l’improcedibilità del P.A.U.R. per la mera inidoneità dell’area dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025 (TAR Sardegna n. 367 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale, pronunciata dalla Corte costituzionale, opera con efficacia ex tunc, travolgendo gli atti amministrativi emanati sulla sua base. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento di improcedibilità e archiviazione di un’istanza di rilascio del P.A.U.R. fondato esclusivamente sull’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, dichiarato costituzionalmente illegittimo. L’inidoneità di un’area, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021, non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti, ma impone una verifica in concreto della fattibilità del progetto nel corso del procedimento amministrativo, senza automatismi.
Il Fatto
La società ricorrente presentava, in data 16.10.2024, istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.) finalizzato alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico nel territorio del Comune di Serramanna. Il procedimento, dapprima sospeso ai sensi della l.r. n. 5/2024, veniva ripreso dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 20/2024 e si concludeva con una nota del 28.05.2025 con cui la Regione comunicava l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza, in quanto l’intervento ricadeva in aree non idonee individuate dall’allegato B della medesima legge regionale.
La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo, tra gli altri motivi, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024 per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. Successivamente, a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, presentava istanza cautelare evidenziando il fumus boni iuris e il pregiudizio derivante dall’imminente scadenza dei contratti di disponibilità dei terreni e del preventivo di connessione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo fondato l’assorbente secondo motivo di ricorso, valorizzando la sopravvenuta sentenza Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.
Il Collegio ha osservato che tale disposizione introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, laddove l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, potendo gli organi politici regionali altrimenti ostacolare gli impianti sui rispettivi territori. La declaratoria di incostituzionalità, operando con efficacia ex tunc, espunge la norma dall’ordinamento, sicché i provvedimenti applicativi risultano privi di base giuridica e illegittimi.
Il TAR ha quindi precisato che la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area l’assoluta irrealizzabilità del progetto, dovendo la fattibilità essere verificata in concreto nel procedimento amministrativo, pur non potendo l’interessato accedere alla procedura semplificata riservata agli impianti su aree idonee. L’effetto conformativo della sentenza determina l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento, da concludere entro il termine di giorni 90.
Il Collegio ha infine escluso che il sopravvenuto d.lgs. n. 175/2025 possa trovare ingresso nel giudizio, non essendo stato parametro valutato nel procedimento impugnato e trattandosi di questione rimessa alla prima valutazione dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.