Affidamento in house e verifica dei requisiti generali dell’organismo societario (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 31 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sussistenza dei presupposti dell’in house providing giustifica l’affidamento diretto e la sottrazione del contratto dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma non oblitera l’alterità soggettiva tra ente socio e società affidataria. Il controllo analogo non è controllo gerarchico né identico a quello esercitato dall’ente sui propri uffici interni. Ne consegue che l’amministrazione, prima di stipulare il contratto, deve verificare in capo all’organismo societario i requisiti soggettivi di ordine generale di onestà e affidabilità morale, la cui assenza impedisce l’affidamento. La loro mancanza non opera come causa di esclusione dalla gara, stante l’assenza di gara, ma come fattore impeditivo all’affidamento stesso.

Il Fatto

Il Parco Archeologico di Ercolano, dal 2018, affida con contratti annuali alla società in house ALES S.p.A. servizi di supporto al miglioramento della fruizione e al rafforzamento della capacità gestionale. Con decreto n. 57 del 5 marzo 2024 l’Ente ha approvato il contratto Rep. n. 14 del 27.02.2024, di importo complessivo pari a € 1.514.515,97 oltre IVA, per dodici mesi fino a febbraio 2025.

La Sezione regionale di controllo ha sottoposto l’atto a controllo preventivo di legittimità e ha formulato rilievi in ordine ai presupposti dell’affidamento in house, alla verifica dei requisiti generali e speciali, all’esecuzione anticipata del contratto e all’impegno di spesa sul bilancio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconduce l’atto alla categoria dei decreti che approvano altri contratti passivi di importo superiore a un decimo del valore di cui all’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994, e afferma la propria competenza territoriale trattandosi di organismo periferico del Ministero della Cultura con sede in Campania.

Quanto all’esecuzione anticipata, l’Amministrazione ha dedotto una grave carenza di organico e l’esigenza di continuità dei servizi. La Sezione ha preso atto dell’attività conformativa sull’impegno di spesa, cancellato e reimputato sul bilancio 2024. Ha però rilevato che una parte delle prestazioni affidate — gestione del personale, contabilità e pagamenti, gare e acquisti, gestione della posta e archiviazione — è sovrapponibile all’attività ordinaria dell’Ente. Il supporto di ALES non è dunque mero sostegno, ma contributo indispensabile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Sul controllo analogo, la Corte richiama l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e nega che esso possa declassare la società a mera articolazione interna dell’ente. L’esistenza di un rapporto di alterità giuridica tra società partecipata ed ente partecipante è dato acquisito, non inciso dall’eventualità del controllo analogo. Da ciò deriva il rigetto dell’eccezione del Parco secondo cui il difetto di terzietà giustificherebbe l’omessa verifica.

Distinguendo tra requisiti di ordine speciale — oggetto di una presunzione di idoneità da verificare costantemente a monte — e requisiti di ordine generale, il Collegio esclude qualsiasi presunzione per questi ultimi. Anche una società in house può incorrere in violazioni tributarie, contributive o in materia di sicurezza sul lavoro. L’affidamento diretto a un soggetto privo di requisiti morali compromette l’interesse pubblico alla corretta esecuzione della prestazione e realizza una disparità di trattamento rispetto agli operatori economici.

La Sezione ritiene quindi che il Parco avrebbe dovuto procedere alla verifica prima della sottoscrizione. Poiché l’Amministrazione ha poi dimostrato in contraddittorio la sussistenza dei requisiti, il Collegio esclude la necessità di reiterare la procedura e, per ragioni di buon andamento e in ossequio al principio del risultato, ammette il decreto al visto e alla registrazione. Resta fermo l’avvertimento: un’ulteriore estensione nel tempo dell’art. 1-ter d.l. n. 104/2019, disancorata da un limite temporale preciso, conferirebbe carattere di stabilità al coinvolgimento della società in attività ordinarie, con dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 97, commi 2 e 4, Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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