Acquisizione gratuita di opere abusive: atto vincolato, no avviso e no proporzionalità (TAR Sicilia n. 1267 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto vincolato e dovuto, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento al destinatario. La valutazione dell’abuso edilizio è complessiva e non atomistica, non potendosi scomporne una parte per sottrarla alla sanzione. L’acquisizione riguarda l’intera area delimitata dal manufatto abusivo e non solo il sedime dei muri perimetrali; essa si produce automaticamente allo scadere dei 90 giorni, con natura meramente dichiarativa del provvedimento. Nessuna lesione del diritto di proprietà o del principio di proporzionalità è configurabile a fronte di volumi realizzati senza titolo edilizio.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel territorio di un Comune, avevano ricevuto nel dicembre 2021 un’ordinanza di demolizione per opere abusive consistenti in un aumento di cubatura. Sostenevano di avere ottemperato entro il marzo 2022, segnalando l’esecuzione e chiedendo un sopralluogo.

Nel settembre 2022 il Comune notificava un accertamento di inottemperanza, non impugnato. Nel dicembre 2024 seguiva la determina di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili e dell’area di sedime. I ricorrenti impugnavano l’atto deducendo l’avvenuta eliminazione degli abusi, l’omesso contraddittorio, la qualificazione “minore” delle opere residue e l’eccessiva estensione dell’area acquisita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’istanza di rinvio, inammissibile perché formulata nei termini del rinvio sine die e della cancellazione dal ruolo, istituti non contemplati nel processo amministrativo; l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo per tempo determinato e in presenza di ragioni eccezionali, non ravvisabili nella asserita prossima conclusione del riesame comunale.

Nel merito, il primo motivo è inammissibile e infondato. I rilievi attengono piuttosto all’ordinanza di demolizione e al verbale di inottemperanza, non tempestivamente impugnati. La documentazione fotografica del sopralluogo attesta la sola parziale rimozione della copertura e degli infissi, con permanenza della struttura muraria e dei listelli: il ripristino è dunque insufficiente.

Il richiamo alla planimetria allegata all’atto di compravendita del 1985 è inconferente: l’atto fornisce solo un indice presuntivo dello stato legittimo, non prova del progetto originario, né la planimetria catastale costituisce prova assoluta. Dagli elaborati emerge semmai una tettoia leggera, non i muretti in muratura che ne costituirebbero il sostegno.

Il secondo motivo è infondato: l’acquisizione è atto vincolato, come affermato dal C.G.A.R.S. n. 833 del 2025, n. 743 del 2025 e n. 702 del 2025, e non necessita di avviso di avvio del procedimento. I rilievi che i ricorrenti avrebbero voluto sottoporre riguardano atti anteriori ormai acquiescenza.

Il terzo motivo cade: la rilevanza urbanistica non è “minore”, poiché la creazione di volumetrie aggiuntive va valutata in termini complessivi, non atomistici (C.G.A.R.S. n. 509 del 2023). Quanto all’estensione dell’area, l’acquisizione colpisce quella corrispondente all’intero manufatto abusivo, non solo il sedime dei muri. Infine, il diritto di proprietà è soggetto ai limiti dell’art. 42 Cost. e la reazione sanzionatoria non è sproporzionata; eventuali esigenze di accesso si soddisfano con autorizzazione o servitù di passaggio. Il ricorso è rigettato, nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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