Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1266 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’Amministrazione che affermi di aver integralmente eseguito la sentenza deve provare l’avvenuto adempimento. La mera allegazione difensiva dell’accredito delle somme dovute è sfornita di prova e non vale a escludere l’inadempimento, tanto più quando le risultanze documentali depositate dalla controparte la contraddicono. Accertata la persistente inesecuzione dei capi di condanna diversi dalle spese, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza nel termine fissato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, applicando per analogia il regime di gratuità dell’incarico previsto dalla legge n. 89/2001 quando il commissario sia un dirigente della stessa Amministrazione resistente.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un valore complessivo di 1.000,00 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La ricorrente ha precisato che l’Amministrazione aveva eseguito il solo capo relativo al pagamento delle spese di lite, lasciando inadempiuti gli altri capi. Il Ministero si è costituito sostenendo l’integrale esecuzione, per avere accreditato le somme sul borsellino elettronico in data 15 dicembre 2025. La ricorrente ha replicato depositando uno screenshot del portafoglio elettronico da cui risultava un saldo disponibile di € 1,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ha ritenuto rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal decreto-legge n. 269/2003.

Ha quindi rilevato che la sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti.

Nel merito, il Tribunale ha escluso che l’Amministrazione abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia, ad eccezione del pagamento delle spese di causa. L’affermazione difensiva secondo cui le somme sarebbero state accreditate nel borsellino elettronico è stata ritenuta sfornita di prova e contraddetta dalle risultanze dello screenshot depositato dalla ricorrente.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, esclusa la parte relativa alle spese legali già pagate, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa Direzione. L’incarico è a titolo gratuito, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Collegio ha applicato per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, in quanto disposizione riferibile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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