Nesso di causalità e infermità cardiaca da stress lavorativo nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 67 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa e del parere del Collegio medico legale ex DGVESC presso il Ministero della Salute sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, in quanto tali organi operano in posizione di neutralità, professionalità e competenza alla stregua degli altri consulenti privati, quali ausiliari del giudice, e svolgono la loro attività in contraddittorio con il ricorrente. Le loro conclusioni sono disattese solo se appaiono contraddittorie, illogiche o non condivisibili; se chiare, logiche e convincenti, il giudice può farne proprie le risultanze. Nel determinismo degli episodi ischemici lo stress psico-fisico assume rilievo causale quando è continuo, intenso e fonte di affaticamento psichico e fisico, così da assurgere a vero e proprio fattore usurante per il muscolo cardiaco. Riconosciuto il nesso di interdipendenza tra infermità e servizio, la patologia è ascrivibile alla quarta categoria della tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981, con diritto alla pensione privilegiata dalla decorrenza indicata.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infarto miocardico acuto anterosettale, con conseguente intervento di rivascolarizzazione coronarica mediante bypass aorto coronarico, e della correlata infermità cardiovascolare ipertensiva. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere n. 3641/2019 del 4 aprile 2019, aveva escluso il nesso causale. Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale e il presupposto parere, invocando le conclusioni del proprio medico legale di fiducia, che aveva ravvisato una sostanziale interdipendenza anatomofisiologica tra l’infermità e il servizio prestato.

Il giudice ha disposto due rinvii istruttori, con ordinanze n. 21/2022 e n. 11/2023, per acquisire il parere del Collegio medico legale competente presso il Ministero della Salute sui quesiti relativi alla dipendenza da causa di servizio, alla ascrivibilità e alla decorrenza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice affronta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso un parere che, per la sua natura di atto endoprocedimentale, non potrebbe comportare una lesione concreta e attuale della sfera giuridica dell’interessato, conseguenza che si produce solo con l’emanazione del provvedimento definitivo. Poiché la parte impugna sia il decreto sia il sotteso parere, la pretesa di ottenere una pronuncia del giudice è legittima.

Nel merito, la Corte ricorda che i risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, integrate dalla partecipazione di un esperto esterno cardiologo, sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, operando tali organi in posizione di neutralità alla stregua degli altri consulenti privati, con facoltà del ricorrente di partecipare allo svolgimento della consulenza e di contrastarne l’esito mediante argomenti contrari e consulenze di parte. Le conclusioni possono discostarsi da quelle auspicate, ma sono disattese solo se contraddittorie, illogiche o non condivisibili.

Il Collegio medico legale, con la nota del 23 aprile 2024, ha riconosciuto il nesso efficiente e determinante tra l’infermità cardiaca in diagnosi e il servizio prestato. Il parere muove dalla considerazione che le patologie ischemiche riconoscono una patogenesi multifattoriale, nella quale la riduzione del flusso ematico coronarico deriva da restringimento del lume vasale, e che tra i fattori concorrenti lo stress psico-fisico rileva quando è continuo, intenso e fonte di affaticamento, così da assurgere a fattore usurante per il muscolo cardiaco. Il Collegio ha poi esaminato partitamente le mansioni svolte dal ricorrente, apprezzate per dedizione e attaccamento al lavoro, alla luce dello stato di servizio emergente dagli atti.

Il parere è stato ritenuto esauriente, articolato, aggiornato e privo di incongruenze, in linea con la documentazione in atti e pienamente condiviso dal giudice. Da qui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata e l’ascrizione alla quarta categoria della tabella A annessa al d.P.R. n. 834/1981.

Il ricorso è dunque accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di quarta categoria dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della istanza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il criterio differenziale affermato dalle SS.RR. n. 10/2022/QM di questa Corte. Le spese sono compensate per apprezzabili motivi; è disposta d’ufficio l’anonimizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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