Acquisizione gratuita delle opere abusive e accertamento di conformità tardivo (TAR Campania n. 1966 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di azione amministrativa vincolata per la quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione verifica solo se la demolizione è avvenuta, essendo gli effetti dell’inottemperanza già predeterminati dalla legge. L’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, e non dell’art. 36-bis introdotto dal D.L. n. 69/2024, non produce alcun effetto sospensivo automatico sull’efficacia dei provvedimenti repressivi già adottati.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile nel Comune di Scafati, è stato destinatario di un’ordinanza di demolizione per opere abusive. Non ottemperando all’ingiunzione, è stato raggiunto dal provvedimento di accertamento dell’inottemperanza con conseguente acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale.
Ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo tre motivi: la mancata individuazione del bene acquisito, la mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione di un’istanza di accertamento di conformità, e la violazione degli oneri di comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito contestando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, osserva che il verbale di sopralluogo congiunto ha accertato in modo analitico la localizzazione, la consistenza e la volumetria dei manufatti abusivi, con indicazione della particella catastale di riferimento. Il provvedimento impugnato richiama l’ordinanza di demolizione e il verbale tecnico, descrivendo puntualmente le opere oggetto di acquisizione.
L’amministrazione ha quindi correttamente individuato l’area di sedime, rispettando i principi di determinatezza e trasparenza dell’azione amministrativa.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva che l’istanza depositata dal ricorrente è stata proposta ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 36-bis invocato in ricorso. La disciplina dell’art. 37 non prevede, né espressamente né in via analogica, alcun effetto sospensivo automatico idoneo a paralizzare l’efficacia di atti repressivi già adottati. In ogni caso, l’art. 36-bis disciplina esclusivamente gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, e le variazioni essenziali, non le opere realizzate in totale assenza di titolo, che restano soggette al regime dell’art. 31.
Sul terzo motivo, i poteri della pubblica amministrazione in materia sono rigidamente vincolati. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 9163/2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4336/2019, il Tribunale ribadisce che l’acquisizione gratuita non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio, non essendo richiesti apporti partecipativi del privato. L’amministrazione deve verificare solo se la demolizione è avvenuta.
Il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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