Sei scatti stipendiali al TFS per il personale delle forze di polizia (TAR Campania n. 1969 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, collocato in quiescenza a domanda che abbia maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile, e rileva anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione delle due anzianità non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’eccezione di prescrizione del diritto alla riliquidazione è inammissibile se l’ente previdenziale non indica il dies a quo, che non coincide con la data di cessazione dal servizio ma con l’ultimo ordinativo di pagamento. È escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile. Al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio l’I.N.P.S. non ha computato i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Esperita senza esito l’istanza di ricalcolo, il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. Costituitosi in giudizio, l’istituto ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale del credito e l’incostituzionalità dell’interpretazione estensiva della norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la sussistenza della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), cod. proc. amm., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Nel merito il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando in particolare la sentenza n. 4844 del 15 maggio 2023, la sentenza n. 3317 dell’11 aprile 2024 e la sentenza n. 8598 del 2024. Da tali pronunce si ricava che l’istituto dei sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e che la nozione di forze di polizia ivi richiamata è ampia, comprendendo anche gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. La relativa disciplina si colloca nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza.
Il Collegio confuta l’eccezione di decadenza. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è un termine di decadenza, ma un onere che incide soltanto sulla tempistica del collocamento a riposo: la sua inosservanza non preclude il beneficio. Parimenti infondate sono le censure di incostituzionalità, poiché l’applicazione della norma non realizza un’estensione generalizzata del beneficio, essendo il riconoscimento subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, espressione di discrezionalità legislativa.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale osserva che essa è eccezione in senso proprio e che l’ente previdenziale avrebbe dovuto indicare specificamente il dies a quo. Tale dies a quo non coincide con la data di cessazione dal servizio, ma con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Nel caso concreto, l’ultima rata del trattamento di fine servizio risulta pagata in epoca tale che, alla data di notifica del ricorso, il termine quinquennale non era ancora maturato.
Accertata la sussistenza dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva alla data di cessazione dal servizio, il ricorso è accolto. Il Tribunale riconosce il diritto del ricorrente all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato e alla determinazione della differenza residua, oltre agli interessi legali. È invece negata la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’istituto previdenziale.
Nota della Redazione
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