Ottemperanza carta docente supplente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Campania n. 4715 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente in favore del supplente, per il servizio a tempo determinato, è ottemperabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ove l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso in ottemperanza comporta l’ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025. La sentenza, notificata all’amministrazione, non era stata impugnata, come da certificazione di cancelleria. Nonostante il giudicato, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, sicché il docente proponeva ricorso in ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La pronuncia chiarisce che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche quando il titolo esecutivo provenga dal giudice ordinario, come nel caso del riconoscimento di un beneficio economico al personale docente supplente, e che l’accertamento del giudice amministrativo si limita alla verifica dell’inadempimento dell’amministrazione.

Il Collegio ha inoltre precisato la natura del munus di commissario ad acta, ritenuto intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando la giurisprudenza del C.G.A.R.S. e dello stesso TAR Campania. Quanto al compenso, ha stabilito che verrà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con indicazione dei criteri applicabili e del termine di decadenza per la presentazione della parcella.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici o un funzionario dallo stesso delegato, quale commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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