Motivazione dell’acquisizione al patrimonio comunale e natura non pertinenziale dell’abuso (Cons. Stato n. 1842 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di nuova costruzione abusiva, l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 impone la sanzione demolitoria e non quella pecuniaria, salvo che il manufatto costituisca pertinenza dell’edificio principale legittimamente realizzato. Il Comune che riadotta l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dopo l’annullamento giurisdizionale di quello precedente assolve l’onere di motivazione rilevato dal giudice amministrativo chiarendo che la contraddittorietà dell’azione era imputabile a un errore, poiché la natura non pertinenziale del bene escludeva ab origine l’applicazione della sanzione pecuniaria. La motivazione per relationem agli atti del procedimento che hanno escluso la pertinenzialità è adeguata. Gli atti endoprocedimentali privi di una successiva determinazione definitiva di applicazione della sanzione pecuniaria non richiedono revoca in autotutela.

Il Fatto

Il Comune ha accertato l’inottemperanza di un privato all’ingiunzione a demolire due serre e un piazzale adibito a sosta di automezzi, disponendo l’immissione in possesso e la trascrizione dell’atto di acquisizione dell’area. Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato il primo atto di acquisizione per contraddittorietà dell’azione amministrativa: in relazione al medesimo piazzale il Comune aveva dapprima accertato l’inottemperanza, poi avviato il procedimento per la sola sanzione pecuniaria, infine disposto la trascrizione senza adeguata giustificazione.

Il privato ha impugnato il nuovo provvedimento deducendo l’insufficienza della motivazione con cui il Comune aveva qualificato come erronea la richiesta della sanzione pecuniaria. Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, lamentando che nessun documento richiamato affermava l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria e che non era stata disposta la revoca della richiesta già avanzata alla Commissione provinciale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., i nuovi documenti e i nuovi motivi introdotti dall’appellante in corso di giudizio, relativi all’applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria. Nel ricorso di primo grado e nell’atto di appello l’interessato aveva dedotto esclusivamente l’insufficienza delle ragioni addotte a superare i vizi rilevati dalla precedente pronuncia.

Nel merito, l’appello è infondato. La sentenza n. 6190 del 2021 non aveva accertato alcun diritto alla fiscalizzazione dell’abuso, ma soltanto il difetto di motivazione dell’atto di acquisizione derivante dalla contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il nuovo provvedimento richiama gli atti con cui il Comune aveva escluso la pertinenzialità del piazzale rispetto agli immobili legittimi, precisando che lo stabilizzato destinato a parcheggio non presentava tale carattere.

Il Collegio ritiene acclarato che l’abuso consiste nella realizzazione di un nuovo organismo edilizio in assenza di titolo, come accertato dall’ordinanza di demolizione del 1999, che qualifica l’opera come autonomamente utilizzabile. Poiché il piazzale non è pertinenza ma organismo autonomo rispetto all’edificio principale, non poteva applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 16 l.r. 23/2004, nemmeno nella misura minima richiesta dall’interessato, benché il Comune ne avesse sollecitato la determinazione alla Commissione provinciale.

Il provvedimento chiarisce dunque che la contraddittorietà rilevata era imputabile a un mero errore, poiché la sanzione pecuniaria era comunque esclusa dalla natura non pertinenziale del manufatto. Da tale natura discende in via logica l’impossibilità di applicare la sanzione pecuniaria, con conseguente adeguatezza della motivazione per relationem. Quanto all’omessa revoca degli atti di determinazione e comunicazione della sanzione pecuniaria, è sufficiente la loro natura endoprocedimentale, non essendo mai seguito un provvedimento definitivo di applicazione, unico suscettibile di riesame in autotutela. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *