Acque meteoriche di dilavamento da cava non sono reflui industriali (TAR Sicilia n. 2622 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di una cava di materiale lapideo inerte non costituiscono acque reflue industriali ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006, poiché l’attività di coltivazione di cava non si svolge in edifici o impianti di produzione di beni e il materiale non subisce trasformazione. L’amministrazione che intenda assoggettare tali acque alla disciplina dei reflui industriali deve svolgere una istruttoria specifica sulla composizione chimica del materiale depositato, idonea a dimostrare un rischio di dilavamento di sostanze pericolose. In difetto, il provvedimento che impone condizioni e autorizzazioni è viziato per eccesso di potere per difetto dei presupposti. L’art. 113 d.lgs. n. 152/2006 rinvia a un atto di normazione regionale mai adottato e non offre copertura autonoma all’imposizione. Una condizione formulata in modo incerto e aleatorio è di per sé lesiva e legittima l’impugnazione.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività estrattiva e di lavorazione degli inerti in una cava, con annessi impianti, in forza di un’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Libero Consorzio e successivamente integrata. In esito a un accesso ispettivo, il Libero Consorzio ha notificato una diffida contestando che lo scarico delle acque piovane dei piazzali nell’alveo del torrente non fosse autorizzato.

Dopo le osservazioni della società, il Consorzio ha revocato la diffida con provvedimento del 19 gennaio 2023, ma vi ha apposto condizioni, tra cui la riorganizzazione delle pendenze dei piazzali affinché le acque convogliate fossero esclusivamente acque meteoriche di dilavamento. La società ha impugnato il provvedimento, la diffida e il verbale di ispezione, nonché il regolamento che all’art. 17.1.1 equipara le acque meteoriche a quelle industriali, proponendo poi motivi aggiunti contro il medesimo regolamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di immediata lesività. La formulazione “se del caso” delle prescrizioni crea una condizione di totale incertezza su quanto il destinatario debba fare, gravando di una pesante alea lo svolgimento dell’attività coperta da AUA. Tale vulnus legittima per ciò solo l’impugnazione.

Nel merito, il provvedimento non trova copertura nell’art. 113 d.lgs. n. 152/2006, che rinvia a un futuro atto di normazione regionale, in concreto mai adottato dalla Regione Siciliana, per il controllo degli scarichi e per i casi di autorizzazione. Fuori da tali casi, i commi secondo e terzo escludono che le acque meteoriche non disciplinate siano soggette a vincoli derivanti dalla parte terza del decreto.

Il Consorzio ha ritenuto di sottoporre le acque meteoriche alla disciplina dei reflui industriali qualora contaminate da sostanze dell’attività produttiva, richiamando Cass. Sez. III Pen. 23 marzo 2021, n. 11128. Tuttavia la definizione dell’art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006 richiede che le acque siano scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Nel caso di specie si svolge una coltivazione di cava, che non si realizza in tali edifici e implica una mera movimentazione di materiale lapideo inerte, non sottoposto ad alcuna trasformazione che lo renda più pericoloso rispetto al dilavamento cui sarebbe comunque soggetto in cava.

Per invocare l’art. 74, il Consorzio avrebbe dovuto espletare un’istruttoria specifica che evidenziasse una composizione chimica del materiale tale da renderne più pericolosa l’esposizione alle acque dilavanti. In assenza di ciò, e per il tipo di attività e materiali, è da escludere il rischio di dilavamento di sostanze pericolose. Il dedotto vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti è quindi fondato.

Accertata l’illegittimità del provvedimento del 19 gennaio 2023, viene meno l’atto applicativo che aveva reso attuale l’interesse a contestare il regolamento del 15 febbraio 2023: il Collegio esclude lo scrutinio del secondo motivo per sopravvenuta carenza d’interesse e dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti. Il ricorso principale è in parte accolto con annullamento del provvedimento e in parte dichiarato inammissibile; il Consorzio è condannato alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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