L’ordine di demolizione reiterato non è mera conferma se gli abusi coincidono (Cons. Stato n. 1838 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato dopo un precedente provvedimento repressivo avente ad oggetto i medesimi manufatti non costituisce atto meramente confermativo o reiterativo privo di autonoma lesività. L’omessa impugnazione del primo ordine non determina il difetto di interesse a contestare il secondo, poiché questo integra una nuova e distinta determinazione amministrativa, sindacabile nei suoi presupposti di fatto e di diritto. Il giudice amministrativo, accertata l’identità dei manufatti abusivi, può desumere la coincidenza anche prescindendo dagli esiti di una verificazione disposta e non utilizzata, rientrando l’apprezzamento delle prove nella disponibilità del collegio. Le attestazioni di fonte pubblica si presumono veritiere fino a querela di falso. La presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 impedisce solo temporaneamente l’adozione dei provvedimenti inibitori, fino alla maturazione del silenzio-rigetto.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune calabrese, con ordinanza n. 30 del 9 novembre 2020, ha ingiunto al proprietario la demolizione e la rimessione in pristino di interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire. Il provvedimento seguiva una sentenza del giudice civile che aveva accertato la violazione del regime delle distanze e ordinato l’arretramento di alcuni manufatti.
Il destinatario impugnava l’ordinanza davanti al TAR Calabria. Dopo un primo rigetto, il Consiglio di Stato annullava con rinvio per violazione del contraddittorio procedimentale. Il TAR, con sentenza n. 685/2023, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo l’ordinanza del 2020 sovrapponibile a quella del 2012, non impugnata e quindi consolidata. Contro questa pronuncia è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, ma con una motivazione che ribalta l’impostazione del TAR. I due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati nel merito, non sul piano dell’interesse. La Corte chiarisce anzitutto che una sopravvenuta ordinanza comunale, adottata in dipendenza del provvedimento impugnato, non rende improcedibile l’appello, per il nesso di presupposizione e consequenzialità che lega i due atti.
Quanto all’istanza di sanatoria, la Corte rileva che essa non paralizza definitivamente il potere inibitorio dell’ente locale. La presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sospende l’adozione dei provvedimenti repressivi solo fino alla maturazione del silenzio-rigetto.
Il cuore della decisione riguarda il rapporto tra istruzione e decisione. Il fatto che il primo giudice abbia disposto una verificazione e poi abbia desunto altrove l’accertamento non vizia la sentenza. L’acquisizione e la valutazione delle prove rientrano nella sfera di disponibilità del collegio, che può discostarsi dagli esiti dell’istruttoria. Il vizio sarebbe configurabile solo se le circostanze fossero state accertate in modo erroneo, non se l’accertamento, pur opinabile, è pervenuto a conclusioni corrette.
Nel merito, dall’esame della documentazione fotografica del Corpo di P.M. e dell’Ufficio tecnico comunale emerge l’identità dei manufatti oggetto delle due ordinanze, nonostante la diversa formulazione descrittiva. Le attestazioni di fonte pubblica si presumono veritiere fino a querela di falso, non presentata. L’ordinanza del 2020 richiama espressamente l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e indica i presupposti in fatto e in diritto, mostrando una valutazione autonoma dell’abuso e non una mera copertura pubblicistica di statuizioni civili.
La Corte esclude infine che dagli atti emerga un intento dell’amministrazione di favorire taluni cittadini, precisando che l’eventuale prova potrà essere dedotta nelle sedi competenti. L’appello è respinto, senza condanna alle spese per la mancata costituzione del comune.
Nota della Redazione
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