Acquisizione al patrimonio comunale limitata all’area di sedime degli abusi (TAR Sicilia n. 2352 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili realizzati in totale difformità dal permesso di costruire, conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, può essere disposta esclusivamente per l’area di sedime delle opere abusive e non per aree ulteriori. L’eventuale estensione dell’acquisizione oltre il sedime richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico che la giustifichino, non essendo sufficiente il richiamo alla disciplina sanzionatoria. L’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine fissato determina l’acquisto ipso iure dell’immobile, con la conseguenza che l’eventuale demolizione tardiva è, in via di principio, irrilevante, salvo che sia dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza. L’intervenuta acquisizione ipso iure preclude al privato la possibilità di richiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per sopravvenuta carenza di titolarità dell’area e delle opere, con conseguente difetto di legittimazione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno in Misterbianco, sono stati destinatari di un’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale adottata dal responsabile del settore antiabusivismo edilizio, in ragione di opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia rilasciata. La costruzione assentita prevedeva una superficie coperta di mq. 41 con cantinato di pari estensione; in fatto è stato realizzato un edificio con superficie coperta di circa mq. 116, cantinato di circa mq. 100 e una tettoia di circa mq. 25, con conseguente aumento di volume e superficie.

All’ordinanza di demolizione, non ottemperata, è seguita l’ordinanza di acquisizione, impugnata con ricorso introduttivo articolato in cinque motivi. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno poi impugnato il provvedimento con cui il Comune li ha ritenuti non legittimati a presentare istanza di sanatoria edilizia ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo nei limiti precisati. Il primo motivo è rigettato: dall’ordinanza di demolizione e dalla sentenza del C.g.a. depositata in atti emerge che le opere abusive insistono anche sulla particella di cui uno dei ricorrenti è comproprietario, e per tale porzione l’ingiunzione è stata confermata.

È invece fondato il secondo motivo. È illegittima l’acquisizione, ai danni dei ricorrenti, di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime delle opere abusive, giacché l’ordinanza impugnata è priva di motivazione su tale punto, in coerenza con il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il terzo motivo non merita accoglimento. Alla luce dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione nel termine ivi fissato comporta l’acquisto ipso iure dell’immobile abusivo; l’eventuale demolizione tardiva è, in via di principio, irrilevante ai fini di impedire l’effetto traslativo già prodottosi ex lege, salvo che sia dedotta e comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.

Anche il quarto e il quinto motivo sono infondati. Le opere realizzate sono in totale difformità dalla concessione edilizia, avendo quasi triplicato la superficie coperta e il cantinato e realizzato una tettoia non assentita, con conseguente realizzazione di un organismo totalmente differente per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione. Le opere non sono scorporabili dall’edificio originariamente assentito, con conseguente corretta applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che imponeva il rilascio del permesso di costruire ex art. 3, comma 1, lett. e1) del d.P.R. n. 380/2001.

Alla luce di tali considerazioni va rigettato anche il ricorso per motivi aggiunti: l’intervenuta acquisizione ipso iure dell’area preclude la richiesta di accertamento di conformità, stante la sopravvenuta carenza di titolarità e il conseguente difetto di legittimazione. L’esito del procedimento è vincolato, con irrilevanza dell’omesso preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’ordinanza è annullata nella parte in cui ha disposto l’acquisizione di area superiore al sedime, e confermata per il resto; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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