Insanabile l’ampliamento in area paesaggistica vincolata (TAR Sicilia n. 2356 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni di legge, tra cui la riconducibilità agli abusi minori. Un intervento che comporti nuovi volumi o nuove superfici in zona vincolata non è condonabile, a prescindere dalla natura relativa o assoluta del vincolo e dalla possibile assentibilità dell’opera. In assenza dei presupposti di sanabilità il parere della Soprintendenza è atto vincolato: non è necessaria alcuna valutazione di merito sull’impatto paesaggistico, né è configurabile un dissenso costruttivo. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’annullabilità del diniego, operando la preclusione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio del condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per l’ampliamento di un fabbricato per civile abitazione, con realizzazione di due vani e un servizio igienico, per complessivi mq. 31,94 e mc. 194,94, su un immobile ricadente in area costiera sottoposta a vincolo paesaggistico. Con nota del 27 febbraio 2023 il Soprintendente ha espresso parere contrario, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e richiamando l’art. 32 della legge n. 326/2003, l’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, il D.A. istitutivo del vincolo e la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022.

La ricorrente ha impugnato il diniego e la circolare, deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e la disparità di trattamento rispetto agli interventi assentibili. La questione centrale concerne la condonabilità di un ampliamento volumetrico in area vincolata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al preavviso di rigetto, la lettura coordinata degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude l’annullabilità del provvedimento a natura vincolata, quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo dell’art. 21-octies, che richiama il solo secondo periodo, si applica ai provvedimenti discrezionali e non a quelli vincolati, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. I, pareri n. 1575 del 2021 e n. 478 del 2021. La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude la necessità di apporti partecipativi; nel caso concreto, neppure l’attività difensiva ha prospettato elementi idonei a mutare l’esito.

Sul merito, la Corte richiama il costante orientamento per cui l’art. 32, comma 27, lett. d) consente la sanatoria nelle aree vincolate solo per gli abusi minori — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — senza nuovi volumi o superfici. L’ampliamento in esame, con aumento di volumetria, esula dall’ambito applicativo della disposizione, poiché le opere comportanti nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non possono essere sanate, indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo.

La Corte ricostruisce la permanenza del vincolo: i decreti assessoriali istitutivi, tra cui il D.A. del 17 marzo 1979, sono confermati e integrati dal D.A. 23 febbraio 2001 di approvazione del Piano territoriale paesistico delle Isole Eolie, senza soluzione di continuità, secondo quanto affermato da Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 5 luglio 2024, n. 469. L’ampliamento risulta realizzato in epoca successiva alla decorrenza del vincolo.

Ne deriva che nessun ulteriore approfondimento motivazionale era dovuto: il parere della Soprintendenza è presupposto solo per gli abusi sanabili e, in loro assenza, assume carattere vincolato. Sul piano della motivazione è sufficiente la motivazione per relationem, attuata mediante puntuale indicazione degli estremi della fonte del vincolo e della circolare richiamata.

Quanto alla circolare n. 02 del 30 dicembre 2022, essa si limita a una fedele ricognizione della giurisprudenza costituzionale e della disciplina del terzo condono, donde l’infondatezza delle censure di disapplicazione. La Corte ribadisce infine la distinzione tra interventi assentibili e interventi condonabili, nonché la separatezza del c.d. mini-condono paesaggistico di cui alla legge n. 308/2004, di efficacia meramente penale. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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