Catasto incendi: carenza di istruttoria sui file vettoriali del Corpo Forestale (TAR Sicilia n. 500 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune istituisce o aggiorna il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, ha natura ricognitiva e dichiarativa, ma è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, perché incide in senso restrittivo sulla sfera giuridica del proprietario. I file vettoriali trasmessi dal Corpo Forestale regionale, rilevati con GPS non differenziale e per finalità interne, costituiscono un mero ausilio istruttorio e non sostituiscono i rilievi topografici necessari per l’apposizione del vincolo di tipo particellare. L’aggiornamento del catasto fondato sui soli file vettoriali, senza accertamento specifico, è viziato da carenza di istruttoria ed è annullato limitatamente alle porzioni non percorse dal fuoco.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un terreno in località Lombardina, nel Comune di Taormina, sul quale è previsto il posizionamento delle stazioni di partenza e di arrivo di una zip line. Il fondo è stato parzialmente percorso dal fuoco in data 25 luglio 2023, limitatamente a una porzione della superficie catastale complessiva.

Con due note del marzo 2024 la società comunicava al Comune l’estensione effettiva dell’incendio, allegando il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico, gli estratti del Sistema Informativo Forestale e la documentazione fotografica degli interventi di prevenzione eseguiti. Il Comune non forniva alcun riscontro. Con deliberazione consiliare n. 32 del 29 agosto 2025, l’Amministrazione aggiornava il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2022-2023 includendovi l’intero fondo, anziché la sola porzione interessata. La società impugnava la deliberazione dinanzi al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le due eccezioni preliminari del Comune. Quanto alla pretesa carenza di interesse, il TAR ricorda che i vincoli dell’art. 10 della legge n. 353/2000 operano anche in assenza di censimento comunale, ma l’istituzione del catasto risponde ai principi di trasparenza e certezza giuridica degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990. L’atto ricognitivo deve assicurare all’interessato la facoltà di contestare la ricognizione, in coerenza con gli artt. 24 e 113 Cost.; la deliberazione incide in senso restrittivo sulla sfera giuridica della ricorrente.

Quanto alla mancata impugnazione degli atti presupposti, i file vettoriali trasmessi dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste non hanno capacità lesiva autonoma. Il comunicato del Corpo Forestale regionale dell’8 marzo 2022 li qualifica come rilevati per finalità interne con GPS non differenziale, utili solo come ausilio per l’individuazione delle zone oggetto di incendi: si tratta di atti istruttori endoprocedimentali, recepiti nel provvedimento conclusivo contro il quale la società è insorta.

Nel merito il TAR accoglie il secondo motivo, incentrato sulla carenza di istruttoria. La deliberazione si fonda sulla nota dell’Ispettorato del 22 maggio 2025, sul Sistema Informativo Forestale e sulla sovrapposizione tra poligoni delle aree percorse dal fuoco e particelle catastali. Nessun rilievo topografico risulta tuttavia acquisito agli atti, nonostante la stessa Amministrazione forestale ne abbia affermato la necessità per l’apposizione del vincolo particellare.

La documentazione fotografica e gli estratti del Sistema Informativo Forestale allegati alla perizia di parte evidenziano porzioni di terreno non annerite dai residui della combustione e arbusti ancora verdi, verosimilmente per precedenti interventi di decespugliamento e scerbatura. Il TAR ritiene dunque verosimile che, per una istruttoria non approfondita, sia stata considerata percorsa dal fuoco l’intera particella, senza alcuna esclusione.

Il ricorso è accolto, assorbiti i restanti motivi, con annullamento della deliberazione limitatamente alla parte di interesse e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono compensate, con refusione del contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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