Revoca legittima assegnazione aree ZIPA con obbligo indennizzo danno emergente (TAR Marche n. 44 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, adottata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per rivalutazione dell’interesse pubblico originario, costituisce espressione di ampia discrezionalità e sfugge al sindacato giurisdizionale di merito, salvo che emerga irragionevolezza, difetto logico, travisamento istruttorio o violazione dell’imparzialità. Ove la revoca sia legittima, resta esclusa la responsabilità da provvedimento ex art. 2043 cod. civ. e quella precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., non avendo il privato provato comportamenti scorretti dell’amministrazione. Permane tuttavia l’obbligo di indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/1990, che ristora il solo danno emergente, parametrato alla perdita economica effettivamente subita, con esclusione del lucro cessante.
Il Fatto
Una ditta individuale, poi trasformata in società, risultava assegnataria di aree ricomprese in un piano di lottizzazione di una zona industriale consortile, con obbligo di destinazione a insediamento produttivo. La società versava parte del prezzo di cessione e il Consorzio dava atto che il trasferimento sarebbe avvenuto in favore della ditta. Le aree divennero concretamente disponibili solo dopo oltre un decennio, per la definizione di un contenzioso con un terzo affittuario. L’atto di compravendita non fu mai stipulato: le parti non raggiunsero un accordo né sui lotti né sul prezzo.
Con delibera del 2013 il Comitato direttivo del Consorzio dichiarava la decadenza dall’assegnazione e revocava i provvedimenti originari, rilevando il lungo tempo trascorso e l’inattualità dei termini e delle condizioni inizialmente accordati. La società impugnava gli atti davanti al TAR, chiedendo l’annullamento, una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., il risarcimento del danno e, in subordine, l’equo indennizzo con restituzione del prezzo versato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di assegnazione di aree comprese in un piano di lottizzazione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2) e lett. f), cod. proc. amm. Dichiara poi l’improcedibilità della domanda ex art. 2932 cod. civ. per sopravvenuto difetto di interesse, espressamente manifestato dalla ricorrente, il che rende inattuale l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.
Nel merito, il Tribunale esamina la legittimità della revoca alla luce dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, nel testo vigente ratione temporis. Richiama l’orientamento secondo cui il potere di revoca è connotato da ampia discrezionalità, richiedendo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti, e che la conformità all’interesse pubblico non è sindacabile se non per irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità e travisamento istruttorio.
Il Collegio rileva che l’atto impugnato è ampiamente motivato: dà conto della cronistoria degli eventi, della mancata realizzazione dell’insediamento produttivo, della natura dei beni come funzionalmente vincolati alla missione istituzionale del Consorzio e del pregiudizio patrimoniale che deriverebbe dalla cessione alle originarie condizioni. Il bilanciamento tra interesse pubblico e posizione privata risulta effettuato, con prevalenza del primo. La revoca è dunque legittima.
Non è pertanto configurabile una responsabilità da provvedimento illegittimo ex art. 2043 cod. civ., né una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ.: la società non ha dimostrato comportamenti negligenti o scorretti del Consorzio, emergendo anzi posizioni inconciliabili tra le parti. Il Collegio richiama la necessità della prova del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso eziologico, nonché l’onere ex art. 2697 cod. civ. Resta fermo l’obbligo di indennizzo ex art. 21 quinquies, che ristora il solo danno emergente. Il Tribunale lo commisura alla somma versata, rivalutata secondo gli indici ISTAT fino al deposito, con interessi legali da tale data fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza del Consorzio.
Nota della Redazione
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