Cessata la materia del contendere per rettifica della “taglia idonei” nel bando di concorso (TAR Lazio n. 13324 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, adotta un provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente, come la rettifica del bando di concorso in senso conforme alla pretesa azionata. La sopravvenuta adozione dell’atto di rettifica, eliminando la lesione dedotta in giudizio, rende superfluo l’esame delle censure proposte e determina la cessazione del rapporto processuale. In tale evenienza le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità delle questioni prospettate.
Il Fatto
La ricorrente, con gravame in riassunzione dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato il bando dell’Agenzia delle Entrate per la selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 530 unità per l’area dei funzionari, limitatamente al punto 7.4 del bando. La disposizione impugnata conteneva la cd. previsione della “taglia idonei”, di cui all’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativa alle selezioni pubbliche per l’assunzione di funzionari per attività tributaria e per i servizi di pubblicità immobiliare.
La ricorrente ha altresì impugnato i successivi provvedimenti riguardanti l’applicazione della predetta previsione e l’approvazione della graduatoria finale di merito della selezione, nonché il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, in data 9 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica del bando impugnato, in senso conforme a quanto richiesto dalla ricorrente. Tale circostanza ha determinato il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso, poiché la pretesa sostanziale azionata ha trovato integrale soddisfazione attraverso il provvedimento di rettifica.
La ricorrente, con istanza di prelievo del 5 settembre 2025, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, evidenziando che l’amministrazione resistente ha proceduto alla rettifica della graduatoria impugnata solo a seguito della proposizione del ricorso straordinario. Tale circostanza è stata valutata ai fini della regolazione delle spese di lite.
Il Collegio ha ritenuto che, essendo stata la rettifica adottata in senso conforme alla pretesa della ricorrente, sussistessero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La sopravvenienza satisfattiva ha reso, infatti, non più necessaria una pronuncia nel merito delle censure proposte, essendo venuta meno la lesione dedotta in giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della novità delle questioni prospettate, che ha giustificato la deroga al principio generale della soccombenza virtuale. La decisione ha, pertanto, chiuso il giudizio senza una pronuncia sul merito della controversia.
Nota della Redazione
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