Mandato e compartecipazione nella cessione di gruppo di stupefacenti (Cass. pen. Sez. 7 n. 7812 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, la configurabilità del c.d. acquisto di gruppo, che esclude la finalità di spaccio, presuppone che un gruppo di persone abbia conferito mandato ad uno di esse di acquistare lo stupefacente, ovvero che l’intero gruppo abbia proceduto all’acquisto della sostanza destinata al consumo collettivo. Non integra la suddetta ipotesi la vicenda in cui l’acquirente non abbia previamente conferito alcun mandato all’acquisto, né abbia partecipato al pagamento del corrispettivo: in tal caso, la cessione di dosi di stupefacente, ancorché ripetuta nel tempo, integra il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il Fatto
Il Tribunale di Udine condannava l’imputato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, ritenendolo colpevole di plurimi episodi, anche in concorso, di detenzione a fini di cessione (capi 1 e 2) e di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 3). La Corte di appello di Trieste confermava la decisione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza per entrambe le tipologie di reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, relativi agli episodi di cessione a terzi, ritenendoli manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno osservato che le censure erano riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, non accompagnate da una specifica critica né dall’indicazione di travisamenti delle emergenze processuali. La Corte ha ricordato che, all’interno del c.d. acquisto di gruppo, ricadono sia l’ipotesi in cui un gruppo di persone dia mandato ad uno di loro di acquistare lo stupefacente, sia quella in cui l’intero gruppo proceda all’acquisto per il consumo collettivo. Nel caso di specie, l’acquirente non aveva conferito alcun mandato, né partecipato al pagamento del corrispettivo, sicché la vicenda non poteva essere ricondotta a tale istituto, non illogicamente escluso dai giudici di merito.
Quanto al primo motivo, concernente la detenzione a fini di spaccio, la Corte ne ha rilevato la genericità e la natura ripropositiva. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non illogica, avendo desunto la finalità di spaccio dall’elevata percentuale di principio attivo della cocaina detenuta e dall’antieconomicità dei viaggi effettuati per procurarsi lo stupefacente, ove non destinato ad essere successivamente tagliato e rivenduto al dettaglio. La difesa, opponendo argomenti di mero dissenso e differenti apprezzamenti di merito, non ha operato un confronto integrale con gli argomenti del provvedimento impugnato, esulando dal perimetro del giudizio di legittimità.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., aumentata oltre il massimo in applicazione dell’art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Nota della Redazione
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