Acquisto di quote societarie già detenute e non luogo a deliberare della (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 121 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 delimita l’ambito oggettivo del controllo della Corte dei conti ai soli due momenti in cui la pubblica amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualità di socio. L’assunzione di tale qualifica segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte e quelli per i quali la legge non impone la trasmissione. Ne consegue che l’acquisto di ulteriori quote di una società già partecipata dalla amministrazione, ancorché finalizzato ad incrementarne la partecipazione, non integra il presupposto dell’acquisto di una partecipazione rilevante ai sensi della norma e non è soggetto al vaglio preventivo di conformità e di sostenibilità finanziaria.

Il Fatto

Il Presidente di una Autorità di sistema portuale ha trasmesso alla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 5, comma 3, Tusp, il decreto con cui si dispone l’acquisizione di quote societarie di una società per azioni già partecipata dall’Ente. L’operazione riguarda complessivamente azioni ordinarie già detenute da un Comune e da una Camera di commercio, per un controvalore posto a carico del bilancio dell’esercizio in corso.

L’Autorità deteneva già una partecipazione minima nel capitale della società. Con il decreto si sarebbe determinato un incremento di tale partecipazione. L’Ente ha corredato l’atto con una relazione di analisi societaria e di sostenibilità finanziaria dell’operazione, ritenendo sospesi gli effetti della delibera sino all’acquisizione dei pareri.

La Motivazione della Corte

La Sezione è stata preliminarmente chiamata a verificare i presupposti di ammissibilità della questione sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, le Autorità di sistema portuali sono espressamente annoverate dall’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016 tra le amministrazioni destinatarie del Tusp. Quanto al secondo, si è richiamato l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.

Secondo tale deliberazione, l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio. L’art. 5, comma 3, Tusp ha limitato il proprio ambito applicativo ai soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio.

Nel caso in esame, l’operazione non introduceva l’Ente nel capitale societario. L’Autorità risultava già socia, pur in misura decisamente contenuta. L’acquisto delle ulteriori quote avrebbe soltanto accresciuto una partecipazione preesistente, senza far sorgere ex novo la posizione di socio.

La Sezione ha quindi ritenuto che il decreto non potesse essere sottoposto al vaglio ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, Tusp. Ha conseguentemente dichiarato il non luogo a deliberare in ordine al provvedimento, disponendo la trasmissione della pronuncia all’Autorità di sistema portuale.

La pronuncia conferma l’interpretazione restrittiva dell’ambito del controllo preventivo, fondata sulla nozione di assunzione della qualità di socio quale discrimine tra operazioni soggette e operazioni escluse dalla procedura di valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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