Adeguamento impianto 5G via SCIA e poteri di autotutela del Comune (TAR Piemonte n. 1769 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti, realizzata mediante modifica delle caratteristiche trasmissive dell’impianto, rientra nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, e non nel regime autorizzatorio ordinario dell’art. 44. Il Comune non può annullare in autotutela la SCIA sul presupposto che l’opera costituisca un nuovo impianto, quando essa consista nell’adeguamento tecnologico di un impianto preesistente. È parimenti illegittimo il diniego fondato sulla mera “prossimità” dell’impianto a un sito sensibile: la potestà comunale di individuare criteri localizzativi consente divieti riferiti a specifici e determinati siti, non limitazioni indeterminate ed estese. L’omessa dettagliata indicazione dell’intervento nel piano di sviluppo della rete non determina l’illegittimità della SCIA, potendo al più giustificare l’esercizio di poteri istruttori.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni presentava una SCIA ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia mobile preesistente, denominato con il riferimento territoriale del Comune in cui è ubicato. Il Comune annullava in autotutela il titolo, ordinando il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti dannosi.
A fondamento dell’annullamento l’amministrazione poneva la qualificazione dell’intervento come realizzazione di un nuovo impianto, con conseguente applicabilità del regime autorizzatorio ordinario; la collocazione dell’impianto in prossimità di una zona sensibile, in base al regolamento comunale; l’omessa indicazione del sito nel piano di sviluppo della rete; l’assenza di dimostrazione del titolo di disponibilità degli immobili. La società impugnava il provvedimento, ottenendo dapprima la sospensione cautelare degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della qualificazione dell’intervento. Richiamato l’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, rileva che la SCIA ivi prevista riguarda l’installazione di apparati con tecnologia 4G o sue evoluzioni su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti, nonché la modifica delle caratteristiche trasmissive. Nel caso concreto l’opera consiste nella sostituzione di antenne già presenti e nell’installazione di ulteriori apparati, al fine di adeguare l’impianto alla tecnologia 5G.
L’intervento viene quindi ricondotto tra quelli previsti dalla disposizione richiamata. Ne deriva che la procedura semplificata è stata correttamente attivata e che non può condividersi la tesi comunale dell’assoggettamento al regime dell’art. 44.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui ai Comuni è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti, anche sotto forma di divieto, riferiti a specifici e determinati siti. Non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei. La prossimità a un sito sensibile costituisce una limitazione indeterminata ed estesa, incompatibile con il principio per cui le restrizioni devono essere circoscritte a siti connotati da funzioni e caratteristiche strutturali che ne rendano inopportuna la presenza. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 374 del 2021 e n. 206 del 2021, oltre a n. 1592 del 2018 e a TAR Lombardia, Milano, n. 1193 del 2021.
Il terzo profilo concerne la mancata indicazione dell’impianto nel piano di sviluppo della rete. Il Tribunale accerta che la società ha trasmesso al Comune il piano di localizzazione e sviluppo, contenente l’indicazione del sito su planimetria. L’indicazione, pur priva di dettagli sulle caratteristiche dell’intervento, non è idonea a determinare l’illegittimità della SCIA, potendo al più giustificare l’esercizio di poteri istruttori per ottenere una descrizione più specifica.
Infine, sul titolo di disponibilità degli immobili, il Collegio ritiene provata l’esistenza di un contratto di locazione sulla porzione di immobile ove l’impianto è installato. Irrilevante è l’obiezione sull’ambito delle facoltà del conduttore: il contratto esiste ed è produttivo di effetti, mentre eventuali iniziative contrattuali restano estranee al giudizio. Il primo motivo è accolto, con annullamento dell’atto impugnato e assorbimento del secondo. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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