Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1639 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quando è volto a conseguire l’esecuzione di un giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro, non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, quanto ad importo e decorrenza, va verificata secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, in particolare dagli artt. 1283 e ss. cod. civ. L’azione per il recupero coattivo può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del contributo per la formazione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.

Non avendo ricevuto alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna dell’intimato alle spese, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento, la Corte afferma che la quantificazione operata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali: capitale residuo e interessi andranno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che deve precedere l’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’inottemperanza del resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e ulteriori accessori di legge. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni; il relativo incarico rientrando nei compiti istituzionali, nessun compenso è dovuto.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a. Il Collegio osserva infine che l’inerzia accertata non è isolata, ma si inserisce in un contesto di serialità delle condanne rimaste inottemperate, e dispone la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *