Sei scatti stipendiali alle forze di polizia nel trattamento di fine servizio (TAR Piemonte n. 1771 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso gli aumenti periodici per il personale cessato a domanda, opera ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. Il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui all’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, ma costituisce mero onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo. L’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, anche avvalendosi di atti formati dall’amministrazione di provenienza.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e alla Polizia di Stato, erano stati collocati a riposo su domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. L’amministrazione aveva negato loro il beneficio dei sei scatti stipendiali nella determinazione del trattamento di fine servizio.
I lavoratori hanno quindi proposto ricorso davanti al TAR Piemonte per ottenere l’accertamento della spettanza del beneficio e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti nella relativa base di calcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito eccependo preliminarmente la decadenza per inosservanza del termine di presentazione della domanda e chiedendo il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di decadenza. Il termine di cui all’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non trova appigli testuali che ne sanciscano la natura perentoria. In chiave sistematica, il comma 3 della stessa disposizione collega la decorrenza del collocamento a riposo al primo gennaio dell’anno successivo alla domanda: ne deriva che il termine opera come mero onere per l’interessato, funzionale a quella decorrenza. La qualificazione in termini decadenziali produrrebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi si attiva nelle annualità successive.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio ricostruisce un quadro normativo stratificato, richiamando l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e l’art. 1911 cod. ord. mil. L’orientamento favorevole all’estensione del beneficio a tutte le forze di polizia si è consolidato dopo un lungo contrasto, con le pronunce del C.G.A.R.S. n. 926 del 2022 e del Cons. Stato n. 4844 del 2023.
Il primo passaggio argomentativo esclude l’applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che impone un regime oneroso per gli aumenti periodici al personale cessato a domanda: la norma è dettata ai soli fini pensionistici e non incide sulla liquidazione del trattamento di fine servizio. Il secondo colloca l’istituto nel processo di progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza.
Quanto all’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil., il Collegio esclude la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella formulazione previgente, poiché l’abrogazione legislativa non ripristina norme già abrogate. Acquista coerenza l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., secondo cui l’art. 6-bis «continua ad applicarsi» alle forze di polizia a ordinamento militare. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981, anche la Polizia Penitenziaria.
I ricorrenti possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. Non coglie nel segno l’argomento dell’INPS sulla propria qualità di mero ordinatore secondario di spesa: solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando gli atti formati dall’amministrazione di provenienza. Il ricorso è quindi accolto; è invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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