Parere positivo con osservazioni sull’adesione del Comune a una comunità energetica rinnovabile (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 22 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alla Corte dei conti sull’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, impone la verifica di conformità agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP: vincolo tipologico, compatibilità con le finalità istituzionali dell’ente, convenienza economica, sostenibilità finanziaria e osservanza della disciplina sugli aiuti di Stato. L’adesione a una comunità energetica rinnovabile in forma cooperativa rientra tra le tipologie consentite, ove la produzione di energia da fonti rinnovabili sia espressamente ammessa dall’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP. L’onere motivazionale non è assolto da mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche, ma è soddisfatto anche da una motivazione sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale. Il parere positivo può essere espresso con osservazioni quando le carenze informative non inficiano il giudizio complessivo, ma richiedono integrazioni su categoria di socio, dotazione impiantistica e sostenibilità.
Il Fatto
Il Consiglio comunale di un ente locale di circa 13.000 abitanti ha deliberato di aderire a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa, già esistente e iscritta al Registro delle imprese. L’adesione consiste nella sottoscrizione di una quota del valore nominale di 25 euro, con applicazione del principio mutualistico “una testa un voto” ex art. 2538 cod. civ.
L’atto richiama i pareri di regolarità tecnica e contabile e il parere dell’Organo di revisione, non allegati alla richiesta di parere ma reperiti successivamente sul sito dell’ente. Il Comune ha precisato di procedere all’acquisto solo al ricevimento dell’assenso della Corte o in caso di silenzio nel termine di sessanta giorni. La questione giunge alla Sezione regionale di controllo per la verifica dei parametri dell’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo, richiamando le proprie precedenti pronunce e le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG e n. 19/2022/QMIG. Il vincolo tipologico risulta rispettato: l’art. 3 TUSP ammette le società cooperative e lo statuto richiama l’art. 2519 cod. civ. per l’applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata. La delibera è stata adottata dal Consiglio comunale, in conformità all’art. 7 TUSP.
Sul piano delle finalità istituzionali, la Corte osserva che la produzione di energia da fonti rinnovabili è espressamente contemplata dall’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP. Richiama la giurisprudenza contabile secondo cui le comunità energetiche possono perseguire una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri che l’attività non sarebbe svolta dal mercato alle medesime condizioni di accessibilità e continuità. Nel caso concreto tali condizioni sussistono.
La Corte rileva tuttavia alcune carenze. L’atto non specifica la categoria di socio che l’ente intende rivestire tra consumatore, produttore o prosumer. L’oggetto sociale della cooperativa non è esclusivo, comprendendo finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali dell’ente. Mancano informazioni sulla tipologia, potenza e caratteristiche della dotazione impiantistica, elementi rinvenibili solo sul sito internet della cooperativa e non trasfusi nella delibera.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, richiamando il concetto oggettivo e soggettivo elaborato dalle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, la Sezione osserva che il piano economico allegato contiene informazioni essenziali ma non dettaglia gli investimenti previsti, ricondotti a eventi futuri e indeterminati. La motivazione appare stringata, ma sufficiente in ragione del modesto apporto economico e della ridotta dimensione locale del progetto. Positivi i riscontri su efficienza, economicità e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex art. 107 TFUE. La consultazione pubblica risulta effettuata, sebbene il relativo passaggio sia incompleto. Il parere è pertanto positivo con osservazioni.
Nota della Redazione
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