Obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato tramite commissario ad acta (TAR Lazio n. 9381 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015) per più annualità scolastiche è titolo esecutivo che impone all’Amministrazione di dare integrale esecuzione. L’inerzia serbata dall’Amministrazione, che non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione, integra l’inadempimento e legittima l’accoglimento del ricorso. Alla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza, l’organo giurisdizionale nomina fin da ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice del lavoro non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Un docente, in possesso di sentenza favorevole del Tribunale di Roma, I Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, per un importo di € 500,00 per ciascun anno, lamentava la mancata esecuzione di tale pronuncia da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Decorso infruttuosamente il termine di legge, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lazio.
Il Ministero si costituiva in giudizio solo formalmente, senza fornire elementi in ordine allo stato dell’esecuzione. La questione perveniva alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme di legge all’Amministrazione, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha inoltre dichiarato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, pur costituitasi formalmente, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza. Tale silenzio, alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio tra debitore e creditore, ha condotto ad affermare l’inadempimento. La pretesa del ricorrente è stata così ritenuta fondata.
Il Tribunale ha quindi chiarito che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice del lavoro non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. L’accertamento del diritto alla Carta del docente, ormai consolidato, non poteva essere rimesso in discussione in questa fase, limitata alla verifica dell’esecuzione.
Conseguentemente, è stato ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato fin da ora il Commissario ad acta, nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto entro i successivi 60 giorni su richiesta del ricorrente.
La pronuncia contiene, infine, la condanna alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, e dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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